Art. 70 (L)
  Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

  1.   Il  dirigente  dell'ufficio  tecnico  regionale,  ricevuto  il
processo  verbale  redatto  a  norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli
opportuni  accertamenti,  ordina,  con  decreto notificato a mezzo di
messo  comunale,  al  committente,  al  direttore  dei  lavori  e  al
costruttore la sospensione dei lavori.
  2.  I  lavori  non  possono  essere  ripresi  finche'  il dirigente
dell'ufficio  tecnico  regionale  non  abbia  accertato che sia stato
provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
  3.  Della  disposta  sospensione e' data comunicazione al dirigente
del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.