Art. 242. Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato piu' di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennita'; quella della prima visita medica. Qualora l'inabilita' per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.