Art. 242.

  Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato piu' di tre giorni da
quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata
come   data   dell'infortunio,   agli  effetti  del  pagamento  delle
indennita'; quella della prima visita medica.
  Qualora  l'inabilita'  per  un  infortunio, prognosticato guaribile
entro  tre  giorni,  si  prolunghi  al quarto, il medico effettua una
speciale dichiarazione nella denuncia.