Art. 118 
           Predisposizione del piano di emergenza esterna 
  1. Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui
all'articolo 117,  predispone  il  piano  di  emergenza  esterna  sul
territorio della provincia. 
  2. Per l'attivita' di cui al comma 1 il prefetto si  avvale  di  un
Comitato operante alle sue dipendenze e composto da: 
  a) il questore; 
  b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco; 
  c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri; 
  d) un rappresentante dei competenti organi del  servizio  sanitario
nazionale; 
  e) un rappresentante dei competenti organi veterinari; 
  f) un ispettore  laureato  in  materie  tecnico-scientifiche  o  in
medicina e  chirurgia  dell'Ispettorato  del  lavoro  competente  per
territorio; 
  g) un ingegnere capo del genio civile; 
  h) un rappresentante  del  competente  Ispettorato  compartimentale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 
 i) un rappresentante del competente comando militare territoriale; 
  l) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato; 
  m) un ufficiale di  porto  designato  dai  capi  dei  compartimenti
marittimi interessati, 
  3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del  Comitato  di  cui  al
comma 2 esperti dell'ANPA, un rappresentante della  regione  o  della
provincia    autonoma    e    un    rappresentante    del    titolare
dell'autorizzazione o del nulla  osta.  Il  comando  provinciale  dei
vigili  del  fuoco  esplica  i  compiti  di  segreteria  e  attua  il
coordinamento dei lavori. Per  tali  lavori  il  prefetto  si  avvale
altresi' dei rappresentanti di enti, istituzioni  ed  altri  soggetti
tenuti al concorso ai sensi dell'articolo 14 della legge 24  febbraio
1992, n. 225. 
  4.  Nei  casi  in  cui  la   localizzazione   dell'impianto   renda
prevedibile l'estensione a piu' province del pericolo per la pubblica
incolumita' e per i beni, un piano di emergenza esterna  deve  essere
contemporaneamente  predisposto  per  ciascuna   provincia   con   le
modalita' previste ai commi 1 e 2, previa intesa fra i prefetti delle
province interessate.  Il  coordinamento  dei  piani  provinciali  e'
demandato al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto  cui  si
riferiscono i singoli piani provinciali. 
 
          Nota all'art. 118: 
          - Per la  legge  n.  225/1992  v.  nota  all'art.  101.  Si
          trascrive il testo dell'art. 14, comma 4: 
          "Art. 14 (Competenze del prefetto) 4.- Per l'organizzazione
          in via permanente e l'attuazione dei servizi  di  emergenza
          il prefetto si avvale  della  struttura  della  prefettura,
          nonche' di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso".