Art. 71 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  Capo  stabilisce  i  principi   comuni   per   la
determinazione  e  la  riscossione  dei  diritti  aeroportuali  negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 
  2. Fatte salve le funzioni  di  vigilanza  che  il  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  continua  ad  esercitare  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250,  e'  istituita  l'Autorita'  nazionale  di  vigilanza,  di   cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica  nonche'
di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei  sistemi
di tariffazione e  dell'ammontare  dei  diritti,  inclusi  metodi  di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi. 
  3. I  modelli  di  tariffazione,  approvati  dall'Autorita'  previo
parere del Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi,  a  obiettivi  di  efficienza  nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'  aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi. 
  3-bis.  Gli  interventi  infrastrutturali   relativi   ai   sistemi
aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi  quelli
inseriti nell'ambito dei contratti di programma o  convenzione  unica
previsti dalla stessa disposizione, sono  considerati,  ai  sensi  di
quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  infrastrutture
strategiche  di  preminente  interesse   nazionale.   Pertanto,   per
l'approvazione e l'esecuzione degli stessi  interventi,  nonche'  dei
piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si  avvalgono
delle procedure approvative dettate  dalle  disposizioni  di  cui  al
periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge  22
agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili. 
  4. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
istruttoria dell'Autorita'  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  73,
trasmette annualmente alla Commissione europea  una  relazione  sullo
stato di attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  Capo  e
della normativa comunitaria. 
  5. Le disposizioni di cui al presente  Capo  non  si  applicano  ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea
di rotta e di terminale, di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne'  ai  diritti  riscossi  a
compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato  A  al
decreto legislativo 13 gennaio  1999,  n.  18,  di  attuazione  della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre  2006,  relativa  al
libero accesso al mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli
aeroporti della Comunita', ne' ai  diritti  riscossi  per  finanziare
l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e  alle  persone  a
mobilita' ridotta  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  l'articolo  11,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 25 luglio 1997, n. 250 ( Istituzione  dell'Ente
          nazionale per l'aviazione civile  -  E.N.A.C.),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177: 
              "Art. 11. Vigilanza governativa. 
              (Omissis). 
              2. In particolare, compete al Ministro dei trasporti  e
          della navigazione: 
              a) emanare le direttive generali per la  programmazione
          dell'attivita' dell'Ente; 
              b) stabilire  gli  indirizzi  generali  in  materia  di
          politica tariffaria; 
              c)  approvare  le  proposte  di  pianificazione  e   di
          sviluppo del sistema aeroportuale nazionale; 
              d) vigilare che l'attivita'  dell'Ente  corrisponda  ai
          fini pubblico-istituzionali  e  si  attui  con  criteri  di
          efficacia, efficienza, economia e sicurezza,  nel  rispetto
          delle direttive generali impartite ed in  conformita'  agli
          impegni assunti con il contratto di programma; 
              e) sciogliere gli organi di amministrazione e  nominare
          un commissario straordinario per la gestione  dell'Ente  in
          caso   di   gravi   e   reiterate   violazioni,   accertate
          nell'espletamento dei compiti  di  vigilanza  di  cui  alla
          lettera d). ". 
              Si  riporta  all'articolo   17,   comma   34-bis,   del
          decreto-legge  1o  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni ( Provvedimenti anticrisi, nonche'
          proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
          luglio 2009, n. 150: 
              "Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti 
              (Omissis). 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,
          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni
          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino
          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a
          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa
          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione
          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e
          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di
          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,
          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata
          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto
          di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione.". 
              Il testo della parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  del
          codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 2 maggio 2006, n. 100, S.O. 
              Il testo della legge 22 agosto 1985, n. 449 (Interventi
          di ampliamento e di ammodernamento da attuare  nei  sistemi
          aeroportuali di Roma e Milano), e' stato  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1985, n. 202. 
              Per il riferimento al  regolamento  (CE)  n.  1794/2006
          della Commissione, del 6 dicembre 2006  che  istituisce  un
          sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione
          aerea, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 7 dicembre  2006,
          n. L 341. 
              Il testo del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18
          (Attuazione della direttiva  96/67/CE  relativa  al  libero
          accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra  negli
          aeroporti  della  Comunita'),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O. 
              La Direttiva 96/67/CE (Relativa all'accesso al  mercato
          dei servizi di assistenza a  terra  negli  aeroporti  della
          Comunita'), e' stata pubblicata nella G.U.C.E.  25  ottobre
          1996, n. L 272. 
              Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 (Diritti delle persone
          con disabilita' e delle persone  a  mobilita'  ridotta  nel
          trasporto aereo), e' stato  pubblicato  nella  G.U.U.E.  26
          luglio 2006, n. L 204.