Art. 71 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' istituita l'Autorita' nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche' di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi. 3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi. 3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonche' dei piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria. 5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 ( Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177: "Art. 11. Vigilanza governativa. (Omissis). 2. In particolare, compete al Ministro dei trasporti e della navigazione: a) emanare le direttive generali per la programmazione dell'attivita' dell'Ente; b) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria; c) approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale; d) vigilare che l'attivita' dell'Ente corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformita' agli impegni assunti con il contratto di programma; e) sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d). ". Si riporta all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ( Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150: "Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti (Omissis). 34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della societa' di gestione.". Il testo della parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, S.O. Il testo della legge 22 agosto 1985, n. 449 (Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano), e' stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1985, n. 202. Per il riferimento al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 7 dicembre 2006, n. L 341. Il testo del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O. La Direttiva 96/67/CE (Relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'), e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 25 ottobre 1996, n. L 272. Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 (Diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo), e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204.