Art. 76 
 
 
         Determinazione diritti aeroportuali. Consultazioni 
 
  1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti  aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri  di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge  30  settembre  2005  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di
assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1. 
  2.  Il  gestore,  individuato  il  modello  tariffario  tra  quelli
predisposti  dall'Autorita'  ai  sensi  del  comma  1  e  determinato
l'ammontare dei diritti,  previa  consultazione  degli  utenti  degli
aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza  che  verifica  ed
approva entro quaranta giorni la corretta  applicazione  del  modello
tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in  coerenza  anche
agli obblighi di concessione. 
  3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra  il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono  essere
rappresentati  da  referenti  con  delega  o  dalle  associazioni  di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di  una  consultazione  periodica,  almeno  una  volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale. 
  4.  L'Autorita'  di  vigilanza  puo'  motivatamente  richiedere  lo
svolgimento  di  consultazioni  tra  le  parti  interessate   e,   in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli  utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati  piani  relativi  a  nuovi
progetti  di  infrastrutture  aeroportuali  approvati   dall'ENAC   -
Direzione centrale infrastrutture  aeroporti  -  che  incidono  sulla
determinazione della misura tariffaria. 
  5.  L'Autorita'  di  vigilanza  pubblica  una   relazione   annuale
sull'attivita' svolta fornendo,  su  richiesta  dei  Ministeri  delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle  procedure  di  determinazione
dei diritti aeroportuali. 
  6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei  diritti  ancorati  al  criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si   riporta   l'articolo    11-nonies    del    citato
          decreto-legge 30 settembre 2005  n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia  tributaria  e   finanziaria),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230: 
              "Art.   11-nonies.   Razionalizzazione   e   incremento
          dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali. 
              1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) il comma  10  dell'articolo  10  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «10. La misura dei diritti  aeroportuali  di  cui  alla
          legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per  i  singoli
          aeroporti, sulla base di criteri stabiliti  dal  CIPE,  con
          decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Con i medesimi  decreti  viene  altresi'  fissata,  per  un
          periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e  cinque
          anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
          diritti  aeroportuali.   La   variazione   e'   determinata
          prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
          l'obiettivo di recupero della  produttivita'  assegnato  al
          gestore  aeroportuale,  la   remunerazione   del   capitale
          investito,  gli   ammortamenti   dei   nuovi   investimenti
          realizzati con capitale proprio  o  di  credito,  che  sono
          stabiliti in contratti di programma  stipulati  tra  l'Ente
          nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  il  gestore
          aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
          di   recupero   della   produttivita'   assegnato   vengono
          determinati tenendo conto: 
              a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato
          da  societa'   di   revisione   contabile,   che   consenta
          l'individuazione dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
          afferenti a  ciascuno  dei  servizi,  regolamentati  e  non
          regolamentati,   quali   lo   svolgimento   di    attivita'
          commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; 
              b) del livello qualitativo e quantitativo  dei  servizi
          offerti; 
              c) delle esigenze di recupero  dei  costi,  in  base  a
          criteri  di  efficienza  e  di  sviluppo  delle   strutture
          aeroportuali; 
              d)  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  di
          tutela ambientale; 
              e) di una quota non  inferiore  al  50  per  cento  del
          margine conseguito dal gestore  aeroportuale  in  relazione
          allo svolgimento nell'ambito  del  sedime  aeroportuale  di
          attivita' non regolamentate»; 
              b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
              «10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento
          dei diritti aeroportuali applicata nei casi  di  approdo  o
          partenza nelle ore notturne, di cui  alla  legge  5  maggio
          1976, n. 324. 
              10-ter.  Il  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto
          a quelle previste al comma 10, per  la  determinazione  dei
          diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi  un  traffico
          inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna  equivalente
          ad un passeggero o cento chili di merce o di posta. 
              10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica
          anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi
          di  sicurezza  previsti  dall'articolo  5,  comma  3,   del
          decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1992,  n.  217,
          nonche' per la determinazione  della  tassa  di  imbarco  e
          sbarco sulle merci trasportate per via  aerea  in  base  al
          decreto-legge 28 febbraio  1974,  n.  47,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117». 
              2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' abrogato.".