Art. 48 
 
                         Edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il
comma 14-bis e' inserito il seguente: 
  «14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo  finanziario  espresso
in termini di competenza mista, individuato ai  sensi  del  comma  3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate  le  spese  sostenute  dai  comuni  per
interventi di edilizia  scolastica.  L'esclusione  opera  nel  limite
massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I
comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa
sono individuati, (( sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali )), con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  da
emanare entro il 15 giugno 2014.». 
  2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'articolo 18,  comma
8-ter, del decreto-legge. 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  d'intesa  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  assegna,
nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo  sviluppo
e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo
di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della  programmazione  2007-2013  del   Fondo
medesimo e di quelle assegnate a valere sugli  stanziamenti  relativi
al programma delle infrastrutture  strategiche  per  l'attuazione  di
piani stralcio del programma di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici. In esito alla predetta verifica il  CIPE  riprogramma  le
risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere  sulla
dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e  coesione  in  relazione  ai
fabbisogni effettivi e sulla base  di  un  programma  articolato  per
territorio regionale e per tipologia di  interventi.  Con  la  stessa
delibera sono individuate le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai  sensi  del
decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione  di  misure  di
revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al  citato  articolo
18 del decreto-legge n. 69 del 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012)". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  18,  del
          decreto-legge.  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  recante
          "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.": 
              "Art. 18.  (  Sblocca  cantieri,  manutenzione  reti  e
          territorio e fondo piccoli Comuni) 
              1. Per consentire nell'anno  2013  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti un Fondo con  una  dotazione
          complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
          milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, 652 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  535
          milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di  euro  per
          l'anno  2017.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti   presenta   semestralmente   alle   Camere   una
          documentazione  conoscitiva  e  una   relazione   analitica
          sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. 
              2.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del    presente    decreto,    si    provvede
          all'individuazione degli specifici interventi da finanziare
          e all'assegnazione delle  risorse  occorrenti,  nei  limiti
          delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al  comma  1.
          Gli interventi finanziabili ai  sensi  del  presente  comma
          riguardano  il  completamento   delle   infrastrutture   di
          rilevanza strategica nazionale in corso  di  realizzazione,
          il   potenziamento   dei   nodi,    dello    standard    di
          interoperabilita' dei corridoi europei e  il  miglioramento
          delle prestazioni della rete e dei servizi  ferroviari,  il
          collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte
          e la Valle d'Aosta,  il  superamento  di  criticita'  sulle
          infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie  nonche'
          l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare
          la    sicurezza    e    a    migliorare    le    condizioni
          dell'infrastruttura  viaria  con  priorita'  per  le  opere
          stradali volte alla messa in sicurezza del  territorio  dal
          rischio idrogeologico, l'asse di collegamento tra la strada
          statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento  -  Caltanissetta,
          gli assi  autostradali  Pedemontana  Veneta  e  Tangenziale
          Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento,  l'atto
          aggiuntivo di aggiornamento della  convenzione  conseguente
          all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  da
          adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli
          interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento  dei
          nodi, dello  standard  di  interoperabilita'  dei  corridoi
          europei e del miglioramento delle prestazioni della rete  e
          dei  servizi  ferroviari  sono  in  ogni  caso  riferiti  a
          infrastrutture comprese nel Programma delle  infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
          le   quali   si   sono   perfezionate   le   procedure   di
          individuazione   con   il   coinvolgimento    degli    enti
          territoriali. 
              3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto possono essere finanziati,
          a valere sul fondo di cui al  comma  1,  nei  limiti  delle
          risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero
          Umbria-Marche, la tratta Colosseo -  Piazza  Venezia  della
          linea C della metropolitana di  Roma,  la  linea  M4  della
          metropolitana di  Milano,  il  collegamento  Milano-Venezia
          secondo lotto Rho-Monza,  nonche',  qualora  non  risultino
          attivabili altre fonti di finanziamento, la linea  1  della
          metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania
          e la tratta Cancello - Frasso Telesino  della  linea  AV/AC
          Napoli-Bari. 
              4. Le risorse gia' assegnate con la  delibera  CIPE  n.
          88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 -  Appia  e
          bretella    autostradale    Cisterna    Valmontone»    sono
          indistintamente  utilizzabili  per  i  lotti  in   cui   e'
          articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo'
          essere realizzata e finanziata per lotti funzionali,  senza
          alcun   obbligo   del   concedente   nei   confronti    del
          concessionario al finanziamento delle  tratte  non  coperte
          ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non  vengano
          reperite le risorse necessarie. 
              5. Per assicurare la continuita' funzionale  e  per  lo
          sviluppo  degli  investimenti  previsti  nella  Convenzione
          vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte
          autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi»,  a  valere  sul
          Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui
          al comma 2,  e'  destinato  alla  societa'  concessionaria,
          secondo  le  modalita'  previste   dal   Verbale   d'Intesa
          sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi  S.p.A.  il
          16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni  di
          euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013  e
          8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di
          euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni  di
          euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto
          dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune  di  Roma
          ai sensi della Convenzione. Le risorse  anticipate  vengono
          restituite dalla Regione e dagli  enti  locali  interessati
          entro il 31 dicembre 2015, con versamento  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il
          progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza  Venezia
          della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a
          valere sul Fondo di cui al comma  1  a  condizione  che  la
          tratta  completata  della  stessa  linea  C  da  Pantano  a
          Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15  dicembre
          2013. 
              7.  Nelle  more  dell'approvazione  del  Contratto   di
          Programma - parte investimenti 2012-2016  sottoscritto  con
          RFI e' autorizzata la contrattualizzazione degli interventi
          per la sicurezza  ferroviaria  immediatamente  cantierabili
          per l'importo gia' disponibile di 300 milioni  di  euro  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
          marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  maggio
          2012, n. 119. 
              8. Per innalzare il livello di sicurezza degli  edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'articolo  65  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153, e  successive  modificazioni,  destina
          fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
          al 2016 a un piano di  interventi  di  messa  in  sicurezza
          degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi  edifici
          scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni. 
              8-bis. Al fine di predisporre  il  piano  di  messa  in
          sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma  8,  e'
          autorizzata la spesa di 3,5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo  2,
          comma 329, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  per
          l'individuazione di  un  modello  unico  di  rilevamento  e
          potenziamento della rete di monitoraggio e  di  prevenzione
          del  rischio  sismico.  Con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su   proposta   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, sentito  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
          definite le modalita' di individuazione delle attivita'  di
          cui al periodo precedente. Al relativo onere,  pari  a  3,5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   delle
          proiezioni, per gli anni 2014 e  2015,  dello  stanziamento
          del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia  di
          riqualificazione e di messa in sicurezza delle  istituzioni
          scolastiche statali, con particolare riferimento  a  quelle
          in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche'  di
          garantire il regolare svolgimento del servizio  scolastico,
          ferma restando  la  procedura  prevista  dall'articolo  11,
          commi da 4-bis a 4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per le altre  risorse  destinate  al
          Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo
          11 e nelle more  della  completa  attuazione  della  stessa
          procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa  di  150
          milioni di euro. Per le  suddette  finalita',  nonche'  per
          quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con
          le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,  nella  misura
          definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31
          dicembre 2014, i sindaci  e  i  presidenti  delle  province
          interessati operano in qualita' di commissari  governativi,
          con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente,  che
          saranno definiti con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  relativi  oneri   si
          provvede ai sensi del comma 8-sexies. 
              8-quater. Le risorse  previste  dal  comma  8-ter  sono
          ripartite a livello regionale  per  essere  assegnate  agli
          enti locali  proprietari  degli  immobili  adibiti  all'uso
          scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e
          degli  alunni  presenti  in  ciascuna   regione   e   della
          situazione del  patrimonio  edilizio  scolastico  ai  sensi
          della tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote
          imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
          rese indisponibili in  attuazione  dell'articolo  2,  comma
          109, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  L'assegnazione
          agli enti locali e' effettuata  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il
          30 ottobre 2013 sulla  base  delle  graduatorie  presentate
          dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A  tale  fine,  gli
          enti locali presentano alle regioni entro il  15  settembre
          2013  progetti  esecutivi  immediatamente  cantierabili  di
          messa  in  sicurezza,   ristrutturazione   e   manutenzione
          straordinaria  degli   edifici   scolastici.   La   mancata
          trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro
          il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza  dall'assegnazione
          dei   finanziamenti   assegnabili.   Le   risorse    resesi
          disponibili sono ripartite in misura proporzionale  tra  le
          altre regioni. L'assegnazione  del  finanziamento  prevista
          dal medesimo decreto autorizza gli enti locali  ad  avviare
          le procedure  di  gara  con  pubblicazione  delle  medesime
          ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  comunica
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze  l'elenco  dei
          finanziamenti assegnati agli enti locali  e  semestralmente
          lo  stato  di  attuazione  degli   interventi,   che   sono
          pubblicati nel sito internet dei due Ministeri. 
              8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori  di  cui
          al comma 8-quater entro  il  30  aprile  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Per le Regioni  nelle  quali  gli
          effetti della graduatoria di cui  al  comma  8-quater  sono
          stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,
          il termine del 30 aprile 2014 e'  prorogato  al  30  giugno
          2014.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si  rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati. 
              8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente  sul
          conto corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa
          Sanpaolo Spa, relativo alla  gestione  stralcio  del  Fondo
          speciale  per  la   ricerca   applicata   (FSRA)   di   cui
          all'articolo 4 della legge 25 ottobre  1968,  n.  1089,  e'
          versata all'entrata del bilancio dello Stato  entro  il  31
          gennaio 2014 per essere  riassegnata  al  Fondo  unico  per
          l'edilizia  scolastica  di  cui  all'articolo   11,   comma
          4-sexies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di  bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili
          all'esito della chiusura della gestione stralcio  del  FSRA
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnate  al   Fondo   per   il
          finanziamento ordinario delle universita' statali. 
              8-septies. All'articolo 1, comma 141,  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  dopo  le  parole:  «non  possono
          effettuare spese di ammontare superiore  al  20  per  cento
          della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e  2011  per
          l'acquisto di mobili e arredi,» sono inserite le  seguenti:
          «se  non  destinati  all'uso  scolastico  e   dei   servizi
          all'infanzia,». 
              9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla
          procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni  di
          euro  per  l'anno  2014,  da  iscriversi  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          Trasporti,  e'  destinato  alla  realizzazione  del   primo
          Programma   «6000   Campanili»    concernente    interventi
          infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione  e  nuova
          costruzione  di  edifici   pubblici,   ivi   compresi   gli
          interventi relativi all'adozione  di  misure  antisismiche,
          ovvero di realizzazione e manutenzione  di  reti  viarie  e
          infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse  o  reti
          telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa
          in  sicurezza   del   territorio.   Possono   accedere   al
          finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,
          autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal  decreto
          legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  e  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.  Entro
          30 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, con apposita  convenzione
          tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  -
          Dipartimento per le infrastrutture, gli affari  generali  e
          il  personale  -  e  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI), da  approvare  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  pubblicare  sulla
          Gazzetta  Ufficiale,  sono  disciplinati  i   criteri   per
          l'accesso all'utilizzo delle risorse degli  interventi  che
          fanno  parte  del  Programma.  I  Comuni  con   popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti, le unioni  composte  da  comuni
          con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  e  i  comuni
          risultanti da fusione tra comuni, ciascuno  dei  quali  con
          popolazione inferiore a  5.000  abitanti,  per  il  tramite
          dell'ANCI, presentano entro 60 giorni  dalla  pubblicazione
          sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della
          sopra  citata  convenzione,  le  richieste  di   contributo
          finanziario  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Il contributo richiesto per il singolo  progetto
          non puo' essere inferiore a  500.000  euro  e  maggiore  di
          1.000.000 di euro e il costo totale del singolo  intervento
          puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso  in
          cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia'
          immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune
          proponente. Ogni Comune puo' presentare un  solo  progetto.
          Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento
          e' approvato con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti. 
              10. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  2,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          e' approvato il programma degli interventi di  manutenzione
          straordinaria di ponti, viadotti e gallerie  nonche'  degli
          ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza  e
          a migliorare le condizioni dell'infrastruttura  viaria  con
          priorita'  per  le  opere  stradali  volte  alla  messa  in
          sicurezza del territorio dal  rischio  idrogeologico  della
          rete stradale di interesse nazionale in  gestione  ad  ANAS
          SpA con l'individuazione delle relative risorse e  apposita
          convenzione che disciplina i rapporti tra  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per  l'attuazione
          del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
          monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta  semestralmente
          alle Camere una relazione sull'attuazione del programma  di
          cui al presente comma. 
              11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre
          2013, delle finalita' indicate al  comma  1,  determina  la
          revoca del finanziamento assegnato ai  sensi  del  presente
          articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse
          di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine  a  ciascun
          intervento,  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse
          assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
          applicazione di  misure  di  revoca.  Le  risorse  revocate
          confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di  cui  al
          comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di
          contenziosi. 
              13. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede:
          quanto  a  euro  235  milioni  per  l'anno  2013,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  213,  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno  2013,  a
          euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e  2015  e  a
          euro 142 milioni per l'anno 2016,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009,  n.  7;  quanto  a
          euro 96 milioni per l'anno 2014, a  euro  258  milioni  per
          l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016  e  a  euro
          142  milioni  per  l'anno  2017   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;  quanto
          a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189  milioni  per
          l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015  e  a  euro
          250  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          utilizzo delle risorse assegnate dal  CIPE  in  favore  del
          secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo
          di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione dei Ministeri interessati, le  variazioni  di
          bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui  al
          comma 1. 
              14-bis.  Il  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo  stato
          di attuazione dei decreti attuativi di  propria  competenza
          di cui al presente articolo." 
              -  Il  decreto  legislativo  n.  229  del  2011,   reca
          "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti.".