Art. 49 
 
                Riaccertamento straordinario residui 
 
  1. Nelle more  del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni  interessate,  entro  il  31
luglio 2014 adotta un programma straordinario di  riaccertamento  dei
residui  passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza   delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio  dello  Stato  in
corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo  275,  secondo  comma,  del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini  della  verifica  della
permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma  2,  della
legge n. 196 del 2009. 
  2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato  per  ciascun
Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei  residui  da
eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede: 
  a) per i residui passivi iscritti in  bilancio,  alla  eliminazione
degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione,
separatamente per la parte corrente  e  per  il  conto  capitale,  di
appositi  fondi  da  iscrivere  negli  stati  di   previsione   delle
Amministrazioni interessate, da ripartire con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  finanziamento  di   nuovi
programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e  per  il  ripiano  dei
debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata  su
base  pluriennale,  in  misura  non  superiore  al   50   per   cento
dell'ammontare dei residui eliminati  di  rispettiva  pertinenza.  La
restante parte  e'  destinata  a  finanziare  un  apposito  Fondo  da
iscrivere sullo stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze da ripartire a favore  di  interventi  individuati  con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative
partite dalle scritture contabili del conto del  Patrimonio  Generale
dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i
residui  non  piu'  esigibili,  che  formano  oggetto   di   apposita
comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   da
effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio  per  gli  anni  2015-2017,  le  somme  corrispondenti  alla
cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto  alla
successiva lettera  d),  sono  iscritte  su  base  pluriennale  nella
medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a). 
  c) per i residui passivi perenti,  connessi  alla  sistemazione  di
partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di
comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione  dei  rapporti
di debito con la tesoreria statale; 
  d)  per  i   residui   passivi   relativi   a   trasferimenti   e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province  autonome  e
agli altri  enti  territoriali  le  operazioni  di  cui  al  presente
articolo  vengono  operate  con  il  concorso   degli   stessi   enti
interessati. Con la legge di bilancio  per  gli  anni  2015-2017,  le
somme corrispondenti alla cancellazione  dei  suddetti  importi  sono
iscritte su base  pluriennale  su  appositi  fondi  da  destinare  ai
medesimi enti in relazione ai residui eliminati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 31 dicembre 2009, n.  196,  reca  "Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  275,  del
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante  "Regolamento
          per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'
          generale dello Stato.": 
              "Art. 275. 
              L'accertamento delle somme da iscriversi  come  residuo
          nel conto consuntivo  e'  fatto  a  cura  delle  ragionerie
          centrali, le quali, per la parte riferibile alla competenza
          dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da
          allegarsi ai decreti ministeriali di  cui  all'articolo  53
          della legge. 
              Tale dimostrazione deve indicare distintamente: 
              a) le somme  riferibili  ad  ordinativi  diretti  e  ad
          ordini di accreditamento trasportati; 
              b) le rate di spese fisse rimaste insolute,  pari  alla
          differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti; 
              c) le somme  riferibili  ad  impegni  registrati  nelle
          scritture delle ragionerie in base ad atti formali; 
              d) le somme  riferibili  ad  ordinativi  trasportati  e
          relativi ad ordini di accreditamento per  i  quali  non  e'
          consentito  il  trasporto  nonche'  quelle  riferibili   ad
          impegni assunti dai funzionari delegati e per i  quali  non
          e' stato  disposto  il  relativo  pagamento;  e)  le  somme
          riferibili alle spese di giustizia anticipate con  i  fondi
          della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle  di  cui
          alla lettera l) del precedente art.  273  nonche'  ad  ogni
          altra spesa rimasta da pagare, non compresa  nelle  lettere
          di cui sopra; 
              f) i residui  di  stanziamento  delle  spese  in  conto
          capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge. 
              La dimostrazione sara' corredata per le  spese  di  cui
          alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti
          uffici centrali e periferici nei quali  siano  indicati  il
          nome del  creditore,  l'oggetto  della  spesa  e  la  somma
          dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto  di
          cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati  per
          provincia o per compartimento; per le  spese  di  cui  alla
          lettera f)  da  un  raffronto  allo  stanziamento  con  gli
          impegni assunti,  munito  di  una  dichiarazione  circa  la
          necessita' di conservare la differenza in bilancio. 
              Per singole partite la Corte  dei  conti  puo'  inoltre
          richiedere quei documenti che  ritenga  indispensabili  per
          l'esercizio del suo riscontro. 
              Per le spese di cui sia gia' stato disposto  nel  nuovo
          esercizio, e fino alla data di compilazione del decreto  di
          accertamento dei residui, il pagamento  in  conto  residui,
          puo' negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi,
          alla indicazione specifica  delle  singole  partite  quella
          complessiva  dell'ammontare  degli  ordinativi  od  assegni
          emessi.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  34  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 34. (Impegni) 
              1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad  essi
          demandate per legge, impegnano ed  ordinano  le  spese  nei
          limiti delle risorse assegnate in bilancio.  Restano  ferme
          le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza  a
          disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
          dello Stato dotati di autonomia contabile. 
              2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza  le
          sole somme dovute dallo Stato  a  seguito  di  obbligazioni
          giuridicamente perfezionate. 
              3.  Gli  impegni  assunti  possono  riferirsi  soltanto
          all'esercizio in corso. 
              4. Previo assenso del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  salvaguardia  della  compatibilita'  con  il
          fabbisogno e l'indebitamento  netto  delle  amministrazioni
          pubbliche, per le spese  correnti  possono  essere  assunti
          impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei  limiti
          delle  risorse  stanziate  nel   bilancio   pluriennale   a
          legislazione  vigente,  ove  cio'  sia  indispensabile  per
          assicurare la continuita' dei servizi, e quando  si  tratti
          di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne
          riconosca la necessita' o la convenienza. 
              5.  Le  spese  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
          equivalenti, pensioni ed assegni  congeneri  sono  imputate
          alla competenza del bilancio dell'anno finanziario  in  cui
          vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione  per
          le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni
          precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per  le  quali
          e' consentita l'imputazione in conto residui. 
              6. Per gli impegni  di  spesa  in  conto  capitale  che
          prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. 
              7.  Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  il  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate si astengono dal ricevere atti  di  impegno  che
          dovessero pervenire dopo  tale  data,  fatti  salvi  quelli
          direttamente conseguenti all'applicazione di  provvedimenti
          legislativi     pubblicati     nell'ultimo     quadrimestre
          dell'anno.".