Art. 50 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. In relazione a quanto disposto dagli articoli  da  8  a  10,  le
disponibilita' di competenza e di  cassa  delle  spese  del  bilancio
dello Stato per beni e servizi, ad  esclusione  delle  spese  per  il
funzionamento delle istituzioni  scolastiche,  sono  ridotte  di  200
milioni di euro annui per l'anno 2014 e di  300  milioni  di  euro  a
decorrere dal  2015,  secondo  quanto  indicato  nell'allegato  C  al
presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo  al  tasso
di adesione agli strumenti di acquisto  messi  a  disposizione  dalle
centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad  accantonare  e
rendere indisponibili le somme  di  cui  al  periodo  precedente.  Le
amministrazioni  possono  proporre  variazioni  compensative,   anche
relative a  missioni  diverse,  nell'ambito  degli  stanziamenti  per
l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto  dell'invarianza  sui  saldi  di  finanza  pubblica.   Resta
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal  presente  comma
sono comprensive  degli  effetti  di  contenimento  della  spesa  dei
Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni  specifiche
volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15,  e  26
del presente decreto. 
  2.  Al  fine  di  consentire  alle  Amministrazioni   centrali   di
razionalizzare  la  gestione  delle   risorse   in   relazione   alle
disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di
debiti fuori bilancio, nelle more  del  completamento  della  riforma
della legge di contabilita' e finanza pubblica di cui alla  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,  in
via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi
di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
da comunicare alle Camere, variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e cassa, in ciascuno  stato  di  previsione  della  spesa,
nell'ambito degli stanziamenti  dei  capitoli  rispettivamente  della
categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21  -  investimenti
fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da  parte  delle
Amministrazioni interessate. La compensazione non puo' riguardare  le
spese predeterminate per legge. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  8,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, al fine di assicurare  la  riduzione  della  spesa  per
acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al  comma  4,
lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto,  nelle  more  della
determinazione  degli  obiettivi  da  effettuarsi  con  le  modalita'
previste dal medesimo  articolo  8,  comma  5,  i  trasferimenti  dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche  costituiti  in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria,  compresi  fra  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
30 dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli  enti  locali,  degli
enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti,  a
decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel  caso
in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione
non  fosse  possibile,  per  gli  enti  interessati  si  applica   la
disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e  gli  organismi
anche  costituiti  in   forma   societaria,   dotati   di   autonomia
finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello  Stato
adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa
per consumi intermedi in modo da assicurare  risparmi  corrispondenti
alla misura indicata nel periodo precedente; le  somme  derivanti  da
tale  riduzione  sono  versate  annualmente  ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno  di  ciascun
anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli
enti locali. 
  4. Gli enti e organismi  di  cui  al  comma  3  possono  effettuare
variazioni compensative fra  le  spese  soggette  ai  limiti  di  cui
all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo  1,
comma 141, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  assicurando  il
conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa
previsti dalle citate  disposizioni  e  il  versamento  dei  relativi
risparmi al bilancio dello Stato. Il comma  10  dell'articolo  6  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2010, e' soppresso. Qualora, con l'attuazione  delle
misure  di  cui  al  presente  articolo  o  di  ulteriori  interventi
individuati dagli enti stessi  nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti  dal  comma  3,
gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione
delle altre risorse destinate a interventi di  natura  corrente,  con
l'esclusione delle spese di personale. 
  5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole «pari al 12 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«pari al 15 per cento». 
  6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti  dall'articolo
1, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un apposito fondo  denominato  «Fondo  destinato
alla concessione  di  benefici  economici  a  favore  dei  lavoratori
dipendenti», con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di
saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di  euro
in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di  4.680  milioni
di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno  2017  e
di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  7. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo  III  del
presente  decreto,  nonche'  in  considerazione   del   livello   del
fabbisogno del settore statale definito dal Documento di  economia  e
finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, e' autorizzata
l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a  40.000  milioni
di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla  rideterminazione
in aumento del  limite  massimo  di  emissione  di  titoli  di  Stato
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. 
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
titolo III del presente  decreto  e  nelle  more  dell'emissione  dei
titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,   e'
effettuata entro la conclusione  dell'esercizio  in  cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
  9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: 
  «Allegato 1 
  (Articolo 1, comma 1). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (( 9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter,  lettera
a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  destinate
ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni  di
comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di  solidarieta'
comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento  dei
bilanci degli enti locali. 
  9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  le  variazioni
compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione  delle
norme sul federalismo fiscale. )) 
  10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma  11,  5,  9,
comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48,  comma
1, e (( dal comma 6 del presente articolo  )),  ad  esclusione  degli
oneri cui si provvede ai sensi del comma  9  del  presente  articolo,
pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per  l'anno  2016,  a
6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno
2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per  l'anno  2014,  a
6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro  per
l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai
fini della compensazione degli effetti in termini  di  fabbisogno  ed
indebitamento netto, si provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento. 
  (( 10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 3,5 milioni di euro. )) 
    
  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul· valore  aggiunto
derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente  decreto.
Qualora dal monitoraggio emerga un  andamento  che  non  consenta  il
raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a  650  milioni
di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con  proprio  decreto,  da  emanare  entro  il  30  settembre   2014,
stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura  tale  da  assicurare  il
conseguimento del predetto obiettivo. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 
  (( 12-bis. Per l'anno 2014, le modalita' di riparto  del  fondo  di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti
del monitoraggio sull'utilizzo del  fondo  medesimo  da  parte  delle
regioni, nonche'  del  residuo  delle  spese  riferite  al  ciclo  di
programmazione 2007-2013. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La citata legge 31 dicembre 2009, n. 196,  reca  "Legge
          di contabilita' e finanza pubblica". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla  legge
          7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario.": 
              "Art. 8. (Riduzione della spesa degli enti pubblici non
          territoriali) 
              1.   Al   fine   di   conseguire   gli   obiettivi   di
          razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto
          di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli
          enti pubblici non  territoriali  adottano  ogni  iniziativa
          affinche': 
              a) in ottemperanza a quanto  disposto  dall'articolo  4
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  siano
          utilizzate  le  carte   elettroniche   istituzionali,   per
          favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei  rimborsi
          a cittadini e utenti; 
              b) nel caso di incorporazione di enti,  sia  realizzato
          un unico sistema informatico per tutte le  attivita'  anche
          degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware
          ed  applicativi  funzionali,   sotto   la   responsabilita'
          organizzativa e funzionale di un'unica struttura; 
              c) siano immediatamente  razionalizzate  e  ridotte  le
          comunicazioni   cartacee   verso    gli    utenti    legate
          all'espletamento    dell'attivita'    istituzionale,    con
          conseguente riduzione, entro l'anno  2013,  delle  relative
          spese per un importo pari almeno  al  50  per  cento  delle
          spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove  modalita'
          operative connesse  allo  sviluppo  della  telematizzazione
          della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione  di
          servizi online; 
              d) siano ridotte le spese di telefonia mobile  e  fissa
          attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed
          una diminuzione del numero degli apparati telefonici; 
              e) siano razionalizzati nel settore pubblico  allargato
          i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale  che
          lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito  e
          non oneroso; 
              f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare
          strumentale mediante l'attivazione immediata di  iniziative
          di  ottimizzazione  degli  spazi  da  avviare   sull'intero
          territorio  nazionale  che  prevedano  l'accorpamento   del
          personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel
          medesimo comune e la  riduzione  degli  uffici  stessi,  in
          relazione  ai  criteri  della  domanda  potenziale,   della
          prossimita' all'utenza e delle innovate modalita' operative
          connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi; 
              g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione
          degli atti, riducendo la  produzione  e  conservazione  dei
          documenti cartacei al fine di  generare  risparmi  connessi
          alla gestione della carta pari almeno al 30 per  cento  dei
          costi di conservazione sostenuti nel 2011. 
              2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal  comma  1,
          dovra' provvedere: 
              a) alla creazione, entro il 2014,  di  una  piattaforma
          unica  degli  incassi  e  dei  pagamenti  che  consenta  di
          minimizzare il costo dei servizi finanziari  di  incasso  e
          pagamento; 
              b)  ad  una  revisione   qualitativa   e   quantitativa
          dell'attivita' in convenzione con i  centri  di  assistenza
          fiscale, nell'ambito dei processi  di  razionalizzazione  e
          riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
          fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli
          obiettivi definiti dallo stesso Ministero e  contenuti  nel
          piano   di   sviluppo   dell'Istituto   e   di   conseguire
          complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per
          cento dei costi sostenuti nel 2011; 
              c)  dovra'  prevedere  il  conferimento  al  fondo   di
          investimento immobiliare ad apporto del proprio  patrimonio
          immobiliare da reddito, con l'obiettivo di  perseguire  una
          maggiore efficacia operativa  ed  una  maggiore  efficienza
          economica  e  pervenire  alla  completa   dismissione   del
          patrimonio nel  rispetto  dei  vincoli  di  legge  ad  esso
          applicabili. 
              3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
          gia'  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  al  fine  di
          assicurare la riduzione delle spese per consumi  intermedi,
          i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti  e  agli
          organismi anche costituiti in forma societaria,  dotati  di
          autonomia  finanziaria,  inseriti   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n.  196,  nonche'  alle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob)  con  esclusione  delle  regioni,  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, degli enti  locali,  degli
          enti del servizio sanitario nazionale, e delle  universita'
          e degli enti di ricerca di  cui  all'allegato  n.  3,  sono
          ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012  e  al
          10  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2013  della  spesa
          sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
          cui per effetto delle operazioni di  gestione  la  predetta
          riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati  si
          applica la disposizione di cui ai periodi  successivi.  Gli
          enti e gli organismi anche costituiti in forma  societaria,
          dotati  di  autonomia   finanziaria,   che   non   ricevono
          trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano  interventi
          di razionalizzazione  per  la  riduzione  della  spesa  per
          consumi  intermedi   in   modo   da   assicurare   risparmi
          corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
          le  somme  derivanti  da  tale   riduzione   sono   versate
          annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno
          2012 il  versamento  avviene  entro  il  30  settembre.  Il
          presente  comma  non  si  applica  agli  enti  e  organismi
          vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano e dagli enti locali. 
              3-bis.  Alla  legge  12  giugno  1990,  n.  146,   sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a)  all'articolo  4,  comma  2,  le  parole:  «a   lire
          5.000.000  e  non  superiore  a   lire   50.000.000»   sono
          sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore  a
          euro 50.000»; 
              b)  all'articolo  4,  comma  4,  le  parole:  «da  lire
          5.000.000  a  lire  50.000.000»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»; 
              c) all'articolo 4,  comma  4-bis,  le  parole:  «da  un
          minimo di lire 5.000.000 a un massimo di  lire  50.000.000»
          sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000
          a un massimo di euro 50.000»; 
              d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da  lire
          400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «da euro 400 a euro 1.000»; 
              e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo,  le  parole:
          «da un  minimo  di  lire  500.000  a  un  massimo  di  lire
          1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di
          euro 500 a un massimo di euro 1.000»; 
              f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole:
          «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle
          seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000». 
              4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3,
          si applicano le riduzioni dei  trasferimenti  dal  bilancio
          dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle
          operazioni di gestione  la  predetta  riduzione  non  fosse
          possibile, per  gli  enti  interessati  si  applica  quanto
          previsto dal precedente comma 3. 
              4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   a
          eccezione  dell'Invalsi,  di   cui   all'allegato   3,   la
          razionalizzazione della  spesa  per  consumi  intermedi  e'
          assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione  del
          Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          7  del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  e
          successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a
          decorrere dal 2013. 
              4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia  previsti
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
          509, l'Ente nazionale  di  previdenza  e  assistenza  della
          professione infermieristica  provvede  all'approvazione  di
          apposite delibere  intese  a  coordinare  il  regime  della
          propria gestione separata previdenziale  con  quello  della
          Gestione separata INPS di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della  legge   8   agosto   1995,   n.   335,   modificando
          conformemente la struttura della contribuzione, il  riparto
          della  stessa  tra  lavoratore   e   committente,   nonche'
          l'entita' della medesima applicando,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2012,  aliquote  non  inferiori   a   quelle   dei
          collaboratori iscritti  alla  predetta  gestione  separata,
          fermi  restando  gli  obblighi  contributivi  eventualmente
          previsti  dalla  vigente  normativa  nei  confronti   della
          medesima gestione separata.". 
              La citata legge 31 dicembre 2009, n. 196,  reca  "Legge
          di contabilita' e finanza pubblica". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
          30 luglio 2010, n. 133, recante "Misure urgenti in  materia
          di  stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
          economica.", come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  6.   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi) 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la partecipazione agli organi  collegiali
          di cui all'articolo  68,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;  essa  puo'  dar
          luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di cui all'  art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui  all'  articolo
          1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4. All'articolo 62, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  nonche'  nelle  societa'  possedute
          direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla
          data di entrata in vigore del presente provvedimento  dalle
          amministrazioni pubbliche, il compenso di cui  all'articolo
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
              10. 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita'  e  dagli
          enti di ricerca  con  risorse  derivanti  da  finanziamenti
          dell'Unione europea ovvero di soggetti privati  nonche'  da
          finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di
          ricerca. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto le diarie per le  missioni  all'estero  di
          cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'
          dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle
          missioni  internazionali  di  pace  e  a  quelle   comunque
          effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Con  decreto  del
          Ministero degli affari esteri di concerto con il  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
          i limiti concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e
          alloggio per il personale inviato all'estero.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  gli
          articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8  della
          legge 26 luglio 1978, n. 417  e  relative  disposizioni  di
          attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
          di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
          eventuali analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
          collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. 
              4.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
          i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19.  Al  fine  del  perseguimento   di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma. 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'articolo 9 del presente decreto. 
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
              21-ter. 
              21-quater. 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. 
              21-sexies.  Per  il   quinquiennio   2011-2015,   ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
          8,  comma  1,  primo  periodo,  nonche'  alle  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
          dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
          favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
          cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
          costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
          applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
          di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  le
          disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
          all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2,  e  all'  articolo
          48, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali ai sensi  dell'  articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
          delle proprie peculiarita' e della necessita' di  garantire
          gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'  articolo  19,  comma  5-bis,  del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
          alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
          disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie. 
              21-septies. All' articolo  17,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   141,
          dell'articolo 1, della citata legge 24  dicembre  2012,  n.
          228 (Legge di stabilita' 2013): 
              "141. Ferme restando le misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli  anni
          2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31  dicembre
          2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
          autorita' indipendenti e la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (CONSOB) non possono  effettuare  spese
          di  ammontare  superiore  al  20  per  cento  della   spesa
          sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di
          mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e  dei
          servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto  sia  funzionale
          alla riduzione delle spese connesse alla  conduzione  degli
          immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti  o
          l'ufficio centrale di bilancio verifica  preventivamente  i
          risparmi realizzabili, che  devono  essere  superiori  alla
          minore spesa derivante dall'attuazione del presente  comma.
          La violazione della presente disposizione e' valutabile  ai
          fini della responsabilita'  amministrativa  e  disciplinare
          dei dirigenti.". 
              (omissis)" 
              - Si riporta il testo del comma 417,  dell'articolo  1,
          della citata legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  (legge  di
          stabilita' 2014).", come modificato dalla presente legge: 
              "417.  A  decorrere  dall'anno  2014,   ai   fini   del
          raggiungimento  degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          concordati  in  sede  europea  e  del  rispetto  dei  saldi
          strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,   e   al   decreto
          legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103,  possono  assolvere
          alle disposizioni vigenti in materia di contenimento  della
          spesa   dell'apparato   amministrativo    effettuando    un
          riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato
          entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al  15  per  cento
          della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
          Per detti enti, la presente disposizione sostituisce  tutta
          la normativa vigente in materia di contenimento della spesa
          pubblica  che  prevede,  ai  fini  del  conseguimento   dei
          risparmi   di   finanza   pubblica,   il   concorso   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e  3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ferme  restando,  in  ogni
          caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia
          di spese di personale.". 
              La  citata  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,   reca
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)." 
              - Il testo vigente del comma 380-ter,  dell'articolo  1
          della citata legge 24  dicembre  2012,  n.  228  (Legge  di
          stabilita'  2013)  e'  citato  nelle  note   al   comma   8
          dell'articolo 47 della presente legge. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  10,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica.": 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi.) 
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              - La Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 2008, reca
          "Direttiva del Consiglio  2008/118/CE  relativa  al  regime
          generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e
          il consolidamento dei conti pubblici.": 
              "Art. 3. ( Programmi regionali cofinanziati  dai  fondi
          strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia) 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          al fine di accelerare  la  spesa  dei  programmi  regionali
          cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013  e
          2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, dopo la lettera n) e' aggiunta  la  seguente:
          «n-bis) per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  delle  spese
          effettuate  a  valere  sulle  risorse  dei  cofinanziamenti
          nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le  Regioni
          ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e  nel  regime  di
          phasing  in  nell'Obiettivo  Competitivita',  di   cui   al
          Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.   1083/2006,   tale
          esclusione e' subordinata all'Accordo  sull'attuazione  del
          Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
          opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.». 
              1-bis. L'esclusione delle spese  di  cui  alla  lettera
          n-bis) del  comma  4  dell'  articolo  32  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del  presente
          articolo, opera per ciascuna regione  nei  limiti  definiti
          con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. 
              2. Per compensare gli effetti in termini di  fabbisogno
          e di indebitamento netto di cui al comma  1,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze con una dotazione, in termini di sola  cassa,
          di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013
          e 2014 un "Fondo di compensazione per gli interventi  volti
          a favorire lo sviluppo", ripartito tra le  singole  Regioni
          sulla base della chiave di riparto  dei  fondi  strutturali
          2007-2013, tra programmi operativi  regionali,  cosi'  come
          stabilita  dal  Quadro  Strategico   Nazionale   2007-2013,
          adottato con Decisione CE C(2007) n.  3329  del  13  luglio
          2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del
          Ministro per la coesione  territoriale,  da  comunicare  al
          Parlamento  e  alla   Corte   dei   conti,   su   richiesta
          dell'Amministrazione interessata,  sulla  base  dell'ordine
          cronologico  delle  richieste  e  entro  i   limiti   della
          dotazione assegnata ad ogni singola Regione. 
              3.  Alla   compensazione   degli   effetti   finanziari
          derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2 si
          provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
          e delle minori spese recate dal presente provvedimento. 
              4. La dotazione del Fondo di garanzia  a  favore  delle
          piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma  100,
          lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  e'  incrementata  di  400
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013  e
          2014. 
              5. Per assicurare il  sostegno  alle  esportazioni,  la
          somma di 300 milioni di euro delle disponibilita'  giacenti
          sul conto corrente di  Tesoreria  di  cui  all'articolo  7,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
          e  successive  modifiche   e   integrazioni,   e'   versata
          all'entrata  del  bilancio  statale  nella  misura  di  150
          milioni nel 2012  e  150  milioni  nel  2013,  a  cura  del
          titolare del medesimo  conto,  per  essere  riassegnata  al
          fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,  n.
          295, per le finalita' connesse alle  attivita'  di  credito
          all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in
          termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con
          corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle
          minori spese recate dal presente decreto.".