Articolo 41 - Organismi di programmazione multidisciplinari. 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  negli  articoli  5  e  39  del
presente decreto,  e'  concesso  un  contributo  a  soggetti  privati
gestori di sale in  possesso  delle  prescritte  autorizzazioni,  che
effettuino un minimo  di  2000  giornate  lavorative,  come  definite
all'Allegato D, e che  ospitino  almeno  centocinquanta  tra  recite,
concerti o rappresentazioni, secondo i limiti  percentuali  per  ogni
ambito di attivita' imposti all'articolo 39  del  presente  Capo,  da
parte di organismi professionali.