Art. 100 
 
              (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto) 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti  particolari
per l'esecuzione del contratto,  purche'  siano  compatibili  con  il
diritto europeo e con i  principi  di  parita'  di  trattamento,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', innovazione  e  siano
precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in
particolare, a esigenze sociali e ambientali. 2. In sede  di  offerta
gli  operatori  economici  dichiarano  di   accettare   i   requisiti
particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.