Art. 36 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'istituzione e  al  funzionamento  della  banca  dati  e  del
laboratorio  centrale   si   provvede   con   le   risorse   previste
dall'articolo 32, comma 1, della legge e comunque in ogni caso  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 aprile 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Pinotti, Ministro della difesa 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016 
Interno, foglio n. 1009 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 della  citata  legge
          30 giugno 2009, n. 85: 
              «Art.   32   (Copertura   finanziaria).   -   1.    Per
          l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale
          del DNA e  del  laboratorio  centrale  per  la  banca  dati
          nazionale del DNA, per le convenzioni di cui  all'art.  17,
          comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di
          dati personali, e' autorizzata la spesa di euro  11.184.200
          per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro
          4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000  a  decorrere
          dall'anno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e  2009,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2008-2010,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
          parzialmente utilizzando,  quanto  ad  euro  5.892.100  per
          l'anno  2008   ed   euro   3.205.000   per   l'anno   2009,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  e,
          quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008 ed euro  3.005.000
          per l'anno 2009,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
          della giustizia;  quanto  ad  euro  4.910.000  a  decorrere
          dall'anno 2010, mediante riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa  recata  dall'art.  3,  comma  151,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350. 
              2. Agli oneri relativi al personale, valutati  in  euro
          1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per  gli
          anni 2008 e 2009, mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia  e,  a  decorrere
          dall'anno 2010, mediante riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa  recata  dall'art.  3,  comma  151,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai  fini
          dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge  5
          agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni,   e
          trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
          eventuali decreti emanati ai  sensi  dell'art.  7,  secondo
          comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».