Art. 37. Disposizioni generali 1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare. 2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l'attivita' in almeno tre discipline. Ciascuna delle tre principali discipline non puo' incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento dei minimi di attivita' richiesti per ciascun settore del presente Capo. L'eventuale quarta disciplina non puo' incidere per una percentuale inferiore al cinque percento dei minimi di attivita' richiesti. 3. La valutazione della qualita' artistica dei progetti multidisciplinari e' effettuata, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dai presidenti delle commissioni consultive competenti per materia e da quattro componenti tra quelli designati dalla conferenza unificata, individuati da ciascuna delle predette commissioni. In tale ambito, i presidenti delle commissioni consultive competenti per materia possono conferire motivata delega scritta ad altro componente, diverso da quello di cui al periodo precedente, in seno alle citate commissioni consultive.