Art. 197 
 
                       Ferrobonus e Marebonus 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647,  della  legge
28 dicembre 2015, n.208, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 647 e 648 dell'articolo
          1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          e' autorizzato a concedere contributi per  l'attuazione  di
          progetti   per   migliorare   la   catena   intermodale   e
          decongestionare la rete viaria, riguardanti  l'istituzione,
          l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi  marittimi  per
          il trasporto combinato delle merci o il  miglioramento  dei
          servizi su rotte esistenti, in  arrivo  e  in  partenza  da
          porti situati in Italia, che  collegano  porti  situati  in
          Italia o negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello
          Spazio economico europeo. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa annua di 45,4 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di
          44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9  milioni  di
          euro per l'anno 2018. 
              648. Per il completo sviluppo del sistema di  trasporto
          intermodale,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' altresi' autorizzato  a  concedere  contributi
          per servizi di trasporto ferroviario intermodale in  arrivo
          e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
          fine e' autorizzata la spesa annua di 20  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
          puo' essere utilizzata quota parte  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.» 
              - Si riporta il testo dei commi 110 e 111 dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «110. Per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma
          647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'  autorizzata
          la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli  oneri
          derivanti dal presente comma  si  provvede,  quanto  a  3,8
          milioni  di   euro,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36  della
          legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a  16,2  milioni  di
          euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di  parte
          corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. 
              111. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648,
          della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'  autorizzata  la
          spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni
          di euro per l'anno 2021.»