Art. 200 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  a
seguito   degli    effetti    negativi    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
500 milioni di euro  per  l'anno  2020,  destinato  a  compensare  la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media  dei  ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo  del
precedente biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti  delle  risorse
disponibili,  anche  alla  copertura  degli   oneri   derivanti   con
riferimento ai servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale
dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del  presente
decreto. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese  di
trasporto pubblico locale  e  regionale,  alla  gestione  governativa
della  ferrovia  circumetnea,  alla   concessionaria   del   servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero, alla  gestione  governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di
servizio   grosscost.   Tali   criteri,   al    fine    di    evitare
sovracompensazioni, sono  definiti  anche  tenendo  conto  dei  costi
cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti   in
conseguenza della medesima emergenza. 
  3. In considerazione  delle  riduzioni  dei  servizi  di  trasporto
pubblico passeggeri  conseguenti  alle  misure  di  contenimento  per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione,  in
relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e
per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di  sanzioni
o penali in ragione delle minori  corse  effettuate  o  delle  minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31
dicembre 2020. 
  4. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da  COVID-19,  l'erogazione  alle  Regioni  a
statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma
4,  del   decreto-legge24   aprile   2017,   n.50,   convertito   con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa  all'anno
2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020. 
  5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul
fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n.135,  e'  effettuata  senza  l'applicazione  di  penalita',   fermo
restando quanto previsto  dal  comma  2-bis,  dell'articolo  27,  del
decreto-legge 24 aprile  2017,  n.50,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n.96, applicando le  modalita'  stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  26  giugno  2013,  n.148,  e
successive modificazioni. 
  5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  3
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,  n.58,  e  di  cui  al
comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.296,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e'  autorizzato  il  pagamento,  a
titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a  decorrere
dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni
beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita'  di  verifica.
La relativa erogazione e' disposta con cadenza semestrale. 
  5-ter. Al fine di mitigare gli effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da COVID-19,  l'assegnazione  e  l'erogazione
alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti  per  gli  anni  di
competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi  2  e  3,
del  decreto-legge  21   febbraio   2005,   n.16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e  dell'articolo  1,
comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono  effettuate  in
un'unica soluzione, sulla  base  delle  informazioni  gia'  trasmesse
dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  5-quater. Per gli anni di competenza dal  2014  al  2018  le  somme
residuate dagli importi  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  1  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di
cui al comma 3-bis dell'articolo 23  del  decreto-legge  24  dicembre
2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  febbraio
2004, n.47, sono  assegnate  alle  aziende  aventi  titolo  ai  sensi
dell'articolo 1,comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sulla
base delle istanze gia' presentate dalle aziende stesse alla data del
23 febbraio 2020,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese  di  trasporto
pubblico di passeggeri, le autorita' competenti di  cui  all'articolo
2, lettere b) e c) del Regolamento (CE)  n.1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23  ottobre  2007,  erogano  alle  stesse
imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per
cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020. 
  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le misure
di contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2,  fino  al  30
giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma  2,  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,  possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di  persone  anche
le autovetture a uso di  terzi  di  cui  all'articolo  82,  comma  5,
lettera b), del medesimo codice di cui al decreto  legislativo  n.285
del 1992. 
  7.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  di  favorire   lo   sviluppo   degli
investimenti  e  il  perseguimento  piu'  rapido  ed  efficace  degli
obiettivi di rinnovo del  materiale  rotabile  destinato  ai  servizi
stessi, per le regioni, gli enti locali e i  gestori  di  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano  sino  al  31
dicembre 2024 le disposizioni che prevedono  un  cofinanziamento  dei
soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per  le   medesime
finalita' di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30
giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi
ad  alimentazione  alternativa,  qualora  non  sia  presente   idonea
infrastruttura per l'utilizzo di tali  mezzi.  E'  autorizzato,  fino
alla data del 30 giugno  2021,  l'acquisito  di  autobus  tramite  la
convenzione ConsipAutobus 3  stipulata  il  2  agosto  2018,  nonche'
l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. 
  8. Fino al 30 giugno 2021,  le  risorse  statali  previste  per  il
rinnovo  del  materiale  rotabile   automobilistico   e   ferroviario
destinato al trasporto pubblico locale  e  regionale  possono  essere
utilizzate,  entro  il  limite  massimo  del   5   per   cento,   per
l'installazione  di  dotazioni  sui  relativi  mezzi,  finalizzate  a
contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri  ed  il  personale
viaggiante,  nonche'  per  il  finanziamento  di  progetti   relativi
all'acquisto, anche mediante contratto di locazione  finanziaria,  da
parte degli esercenti i servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  di
biciclette elettriche  a  pedalata  assistita  e  progettate  per  la
mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per  l'integrazione
dei servizi flessibili e di mobilita' condivisa con  i  programmi  di
esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al precedente periodo ed
a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni  sottoscritte  con
Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o piu'
progetti   di   sperimentazione    finalizzati    ad    incrementare,
compatibilmente con le misure di contenimento previste  dall'articolo
1  del  decreto-legge  23  febbraio   2020,   n.6,   convertito   con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo  1  del
decreto-legge 25 marzo 2020,  n.19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonche' dai relativi  provvedimenti
attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo
la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  500
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
  9-bis. Le risorse previste dall'articolo  30,  comma  14-ter,  nono
periodo, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.58,  come  incrementate
dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,
n.8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,n.190,  come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,   del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 64. 
              - Si riporta il testo dei commi 2-bis e 4 dell'articolo
          27  del  citato  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
          convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.
          96: 
              «Art. 27 Misure sul trasporto pubblico locale 
              1. - 2. Omissis 
              2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma  1
          si tiene annualmente conto delle  variazioni  per  ciascuna
          Regione in incremento o decremento, rispetto al  2017,  dei
          costi del canone di accesso all'infrastruttura  ferroviaria
          introdotte dalla societa' Rete  ferroviaria  italiana  Spa,
          con decorrenza dal 1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai
          criteri  stabiliti  dall'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti ai sensi dell'articolo  37,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Tali
          variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
          rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
          2019. Le variazioni fissate a preventivo  sono  soggette  a
          verifica consuntiva ed eventuale conseguente  revisione  in
          sede di  saldo  a  partire  dall'anno  2020  a  seguito  di
          apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
          ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
          trasporto   pubblico   ferroviario   al   Ministero   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   per   il    tramite
          dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'  alle  Regioni,  a
          pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
          cui ai relativi contratti di servizio  con  le  Regioni  in
          analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo  16-bis
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Ai  fini
          del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati  a
          consuntivo  relativi  alle  variazioni  2018  comunicati  e
          certificati dalle imprese esercenti i servizi di  trasporto
          pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di  cui  al
          precedente periodo e con le medesime penalita' in  caso  di
          inadempienza. 
              3. Omissis 
              4. A partire dal mese di  gennaio  2018  e  nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma  2,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
          anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione,  l'ottanta
          per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione  e'
          effettuata  sulla  base  delle  percentuali  attribuite   a
          ciascuna regione l'anno precedente. Le  risorse  erogate  a
          titolo di anticipazione sono oggetto  di  integrazione,  di
          saldo o  di  compensazione  con  gli  anni  successivi.  La
          relativa erogazione alle regioni  a  statuto  ordinario  e'
          disposta con cadenza mensile. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  16-bis
          del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito
          con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
              «Art.  16-bis   Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale 
              1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,  agli
          oneri del trasporto  pubblico  locale,  anche  ferroviario,
          nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo  e'  alimentato
          da una compartecipazione al gettito derivante dalle  accise
          sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
          compartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del
          predetto gettito, iscritta nel  pertinente  capitolo  dello
          stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
          31 gennaio 2013, con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, in misura tale da assicurare,  per  ciascuno
          degli  anni  2013  e  2014  e   a   decorrere   dal   2015,
          l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso  al  risultato
          della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
          risorse: 
              a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni  di
          euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2015; 
              b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
          dell'accisa sul  gasolio  per  autotrazione  e  dell'accisa
          sulla benzina, per l'anno 2011, di  cui  agli  articoli  1,
          commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
          successive modificazioni, e 3, comma  12,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
          benzina destinata al finanziamento  corrente  del  Servizio
          sanitario nazionale; 
              c) risorse derivanti dallo  stanziamento  iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'articolo  1
          del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   aprile   2005,   n.   58
          (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente  e  per  la
          viabilita' e per la sicurezza pubblica): 
              «Art. 1 
              1. - Omissis 
              2. Al fine di assicurare il rinnovo del  primo  biennio
          del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore  del
          trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa  di  260
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2005;  al
          conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
          annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
          comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
          dei  trasferimenti  erariali   attribuiti   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato   a   qualsiasi   titolo
          assegnati a ciascun  ente  territoriale  interessato  sulla
          base del riparto stabilito con il decreto di cui  al  comma
          3. 
              3. Le risorse di cui al comma  2  sono  assegnate  alle
          regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281.  Le  risorse  sono  attribuite  con  riferimento  alla
          consistenza del personale in  servizio  alla  data  del  30
          novembre 2004  presso  le  aziende  di  trasporto  pubblico
          locale e presso le  aziende  ferroviarie,  limitatamente  a
          quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui
          all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per
          la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
          escluse dal patto di stabilita' interno. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma  1230  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «1230. Al fine di garantire  il  cofinanziamento  dello
          Stato agli oneri a carico delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del  secondo
          biennio  economico  del  contratto   collettivo   2004-2007
          relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico  locale,  a
          decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata  la  spesa  di  190
          milioni di euro. Le risorse di cui al presente  comma  sono
          assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le  risorse
          sono  attribuite  con  riferimento  alla  consistenza   del
          personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006  presso
          le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende
          ferroviarie,  limitatamente  a  quelle  che  applicano   il
          contratto autoferrotranvieri di  cui  all'articolo  23  del
          decreto legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  47.  Le
          spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome  di
          Trento e di Bolzano  per  la  corresponsione  alle  aziende
          degli  importi  assegnati  sono  escluse   dal   patto   di
          stabilita' interno.» 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo  23
          del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              «Art. 23 Finanziamento del rinnovo contrattuale per  il
          settore del trasporto pubblico locale, proroga  di  termine
          in materia di servizi di  trasporto  pubblico  regionale  e
          locale e  differimento  del  nuovo  regime  di  ricorsi  in
          materia di invalidita' civile 
              1. - 3. Omissis 
              3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto  dall'
          articolo  18,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello  svolgimento
          dei servizi di trasporto automobilistici e' prorogato al 31
          dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'
          articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          provvede   annualmente    alla    ricognizione    e    alla
          individuazione   delle   risorse   al   fine   di   emanare
          provvedimenti  per  contribuire  al  risanamento   e   allo
          sviluppo del trasporto pubblico  locale,  al  potenziamento
          del  trasporto  rapido  di  massa   nonche'   al   corretto
          svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.» 
              - Si riporta il testo del  comma  273  dell'articolo  1
          della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266: 
              «273.   (Copertura    oneri    trattamenti    economici
          previdenziali di malattia, riferiti ai  lavoratori  addetti
          ai  pubblici  servizi  di  trasporto   locale)   Le   somme
          eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis
          dell'articolo 23 del decreto legge  24  dicembre  2003,  n.
          355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004, n. 47 e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto  legge
          21 febbraio 2005, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 sono  destinate,  fino  a
          concorrenza, alla copertura  degli  oneri  derivanti  dagli
          accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali  e
          dalle organizzazioni sindacali di categoria  in  attuazione
          dell'articolo 1, comma 148, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono quantificati i predetti  oneri  contrattuali  e
          stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme.» 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi  pubblici
          di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia  e  che
          abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)
          n. 1107/70: 
              «Art. 2 Definizioni 
              Ai fini del presente regolamento si intende per: 
              a) "trasporto pubblico di  passeggeri":  i  servizi  di
          trasporto di passeggeri  di  interesse  economico  generale
          offerti al pubblico  senza  discriminazione  e  in  maniera
          continuativa; 
              a-bis) "servizi di trasporto  pubblico  ferroviario  di
          passeggeri":   il   trasporto   pubblico   ferroviario   di
          passeggeri, a esclusione del trasporto  di  passeggeri  con
          altri modi di trasporto su rotaia,  quali  metropolitana  o
          tram; 
              b) "autorita' competente": un'amministrazione  pubblica
          o un gruppo  di  amministrazioni  pubbliche  di  uno  Stato
          membro, o di Stati membri, che ha il potere di  intervenire
          nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica
          determinata, o qualsiasi altro organismo investito di  tale
          potere; 
              c) "autorita' competente a livello  locale":  qualsiasi
          autorita' competente la cui zona di  competenza  geografica
          non e' estesa al territorio nazionale; 
              d) "operatore di servizio pubblico":  un'impresa  o  un
          gruppo  di  imprese  di  diritto  pubblico  o  privato  che
          fornisce servizi di  trasporto  pubblico  di  passeggeri  o
          qualsiasi ente pubblico che  presta  servizi  di  trasporto
          pubblico di passeggeri; 
              e) "obbligo di servizio pubblico": l'obbligo definito o
          individuato da un'autorita' competente al fine di garantire
          la  prestazione  di  servizi  di  trasporto   pubblico   di
          passeggeri di interesse  generale  che  un  operatore,  ove
          considerasse  il  proprio  interesse  commerciale,  non  si
          assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle
          stesse condizioni senza compenso; 
              f) "diritto di esclusiva": il  diritto  in  virtu'  del
          quale un operatore di servizio pubblico presta  determinati
          servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea  o
          rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi
          altro operatore di servizio pubblico; 
              g)  "compensazione  di  servizio  pubblico":  qualsiasi
          vantaggio, in particolare di  natura  finanziaria,  erogato
          direttamente o indirettamente  da  un'autorita'  competente
          per mezzo di fondi pubblici durante il periodo  di  vigenza
          di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a  tale
          periodo; 
              h) "aggiudicazione  diretta":  l'aggiudicazione  di  un
          contratto di servizio pubblico a un  determinato  operatore
          di servizio pubblico senza che sia previamente esperita una
          procedura di gara; 
              i) "contratto di servizio pubblico": uno  o  piu'  atti
          giuridicamente vincolanti che  formalizzano  l'accordo  tra
          un'autorita' competente e un operatore di servizio pubblico
          mediante il  quale  all'operatore  stesso  e'  affidata  la
          gestione e la fornitura dei servizi di  trasporto  pubblico
          di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio  pubblico;
          il  contratto   puo',   altresi',   secondo   l'ordinamento
          giuridico degli Stati membri, consistere in  una  decisione
          adottata dall'autorita' competente: 
              - che assume la forma di un atto individuale di  natura
          legislativa o regolamentare, oppure 
              - che specifica le condizioni  alle  quali  l'autorita'
          competente fornisce essa stessa i servizi o  ne  affida  la
          fornitura a un operatore interno; 
              j)  "operatore  interno":  un  soggetto  giuridicamente
          distinto dall'autorita' competente, sul quale  quest'ultima
          o, nel caso di un gruppo di autorita', almeno una di  esse,
          esercita un controllo analogo a  quello  che  esercita  sui
          propri servizi; 
              k) "valore": il valore di un servizio, di una linea, di
          un contratto di  servizio  pubblico  o  di  un  sistema  di
          compensazioni per  il  trasporto  pubblico  di  passeggeri,
          corrispondente  alla   remunerazione   totale,   al   netto
          dell'IVA, percepita dall'operatore  o  dagli  operatori  di
          servizio pubblico, comprese le compensazioni  di  qualunque
          natura erogate dalla pubblica amministrazione  e  i  ricavi
          rappresentati dalla vendita dei titoli di viaggio  che  non
          siano riversati all'autorita' competente; 
              l) "norma generale": disposizione che si applica  senza
          discriminazione a tutti i servizi di trasporto pubblico  di
          passeggeri  dello  stesso  tipo  in  una  zona   geografica
          determinata posta sotto la responsabilita' di  un'autorita'
          competente; 
              m)  "servizi  integrati  di   trasporto   pubblico   di
          passeggeri": servizi interconnessi di trasporto  entro  una
          determinata zona geografica con servizio  di  informazione,
          emissione di titoli di viaggio e orario unici.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 87, comma 2, e 82,
          comma 5, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
          (Codice della strada): 
              «Art. 87 Servizio di linea per trasporto di persone 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Omissis 
              2. Possono essere destinati ai  servizi  di  linea  per
          trasporto di persone: gli  autobus,  gli  autosnodati,  gli
          autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati,  i
          filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto. 
              Omissis.» 
              «Art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. - 4. Omissis 
              5. L'uso di terzi comprende: 
              a) locazione senza conducente; 
              b) servizio di noleggio con conducente  e  servizio  di
          piazza (taxi) per trasporto di persone; 
              c) servizio di linea per trasporto di persone; 
              d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 
              e) servizio di linea per trasporto di cose; 
              f) servizio di piazza per trasporto di cose  per  conto
          terzi. 
              Omissis.» 
              L'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,
          convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo  2020,  n.
          13 (Misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
          dell'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),   abrogato
          dall'art. 5, D.L. 25.03.2020, n. 19, recava: 
              «  Misure  urgenti  per  evitare  la   diffusione   del
          COVID-19» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.   35   (Misure   urgenti   per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 1 Misure urgenti per evitare  la  diffusione  del
          COVID-19 
              1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi  sanitari
          derivanti  dalla  diffusione   del   virus   COVID-19,   su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati, ciascuno di durata non superiore  a  trenta
          giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
          31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato
          con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio
          2020, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1°
          febbraio   2020,   e   con   possibilita'   di    modularne
          l'applicazione in aumento  ovvero  in  diminuzione  secondo
          l'andamento epidemiologico del predetto virus. 
              2. Ai sensi e per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
              a) limitazione della circolazione delle persone,  anche
          prevedendo limitazioni alla  possibilita'  di  allontanarsi
          dalla propria residenza, domicilio  o  dimora  se  non  per
          spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o
          motivati  da  esigenze   lavorative,   da   situazioni   di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
              b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,  aree
          da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; 
              c)  limitazioni  o  divieto  di  allontanamento  e   di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
              d)   applicazione   della   misura   della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
              e)  divieto  assoluto  di  allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
              f) 
              g)  limitazione  o  sospensione  di  manifestazioni   o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
              h) sospensione  delle  cerimonie  civili  e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
              h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la
          Chiesa cattolica e con  le  confessioni  religiose  diverse
          dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
          ai fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  religiose  in
          condizioni di sicurezza; 
              i) chiusura di cinema, teatri, sale da  concerto,  sale
          da ballo, discoteche, sale giochi, sale  scommesse  e  sale
          bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
          o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
              l) sospensione dei congressi, di ogni  tipo  di  evento
          sociale  e  di  ogni  altra   attivita'   convegnistica   o
          congressuale,  salva  la  possibilita'  di  svolgimento   a
          distanza; 
              m) limitazione o sospensione di eventi  e  competizioni
          sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi  pubblici  o
          privati,  ivi  compresa  la  possibilita'  di  disporre  la
          chiusura temporanea di  palestre,  centri  termali,  centri
          sportivi, piscine, centri  natatori  e  impianti  sportivi,
          anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
          svolgimento degli allenamenti  sportivi  all'interno  degli
          stessi luoghi; 
              n) limitazione o sospensione delle  attivita'  ludiche,
          ricreative, sportive  e  motorie  svolte  all'aperto  o  in
          luoghi  aperti  al   pubblico,   garantendo   comunque   la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
              o)  possibilita'  di  disporre  o  di  demandare   alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
              p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia  di
          cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
          n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, nonche'  delle  istituzioni  di  formazione
          superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  di   corsi
          professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
          universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali  e
          delle attivita' formative svolti da  altri  enti  pubblici,
          anche territoriali e locali, e da soggetti  privati,  o  di
          altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
          ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita'  in
          modalita' a distanza; 
              q)   sospensione   dei   viaggi   d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
              r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al
          pubblico o chiusura dei musei  e  degli  altri  istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'  dell'efficacia
          delle  disposizioni  regolamentari  sull'accesso  libero  o
          gratuito a tali istituti e luoghi; 
              s) limitazione della  presenza  fisica  dei  dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
              t)   limitazione   o   sospensione   delle    procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
              u)   limitazione   o   sospensione   delle    attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
              v)  limitazione  o  sospensione  delle   attivita'   di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
              z)  limitazione  o  sospensione  di   altre   attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
              aa) limitazione o sospensione di  fiere  e  mercati,  a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
              bb)   specifici   divieti   o   limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/ PS); 
              cc) divieto o limitazione  dell'accesso  di  parenti  e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
              dd) obblighi di  comunicazione  al  servizio  sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
              ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione
          rispetto al rischio epidemiologico; 
              ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche
          in deroga alla disciplina vigente; 
              gg) previsione che le attivita' consentite si  svolgano
          previa assunzione da parte del titolare o  del  gestore  di
          misure idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  con
          obbligo di  predisporre  le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  della  distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; per i servizi di pubblica necessita',  laddove
          non sia possibile rispettare tale distanza  interpersonale,
          previsione di protocolli di  sicurezza  anti-contagio,  con
          adozione di strumenti di protezione individuale; 
              hh)   eventuale   previsione   di   esclusioni    dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate. 
              3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
          essere imposto lo svolgimento delle attivita'  non  oggetto
          di sospensione in conseguenza dell'applicazione  di  misure
          di cui al presente articolo,  ove  cio'  sia  assolutamente
          necessario per assicurarne  l'effettivita'  e  la  pubblica
          utilita', con  provvedimento  del  prefetto,  assunto  dopo
          avere  sentito,  senza   formalita',   le   parti   sociali
          interessate.» 
              - Il  testo  del  comma  14-ter  dell'articolo  30  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 114. 
              - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo  24
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8: 
              «Art. 24 Disposizioni  in  materia  di  competenza  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare 
              1. - 5. Omissis 
              5-bis.  Al  fine  di  adottare  interventi   volti   al
          miglioramento della qualita' dell'aria prioritariamente nei
          settori dei  trasporti,  della  mobilita',  delle  sorgenti
          stazionarie  e  dell'uso  razionale  dell'energia   nonche'
          interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera,
          tenendo conto del  perdurare  del  superamento  dei  valori
          limite relativi alle polveri sottili (PM 10), di  cui  alla
          procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei  valori  limite
          relativi al biossido di azoto (NO 2), di cui alla procedura
          di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessita'  dei
          processi di conseguimento degli  obiettivi  indicati  dalla
          direttiva  2008/50/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 maggio 2008, e  delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7  luglio
          2009, n. 88, che individua la  pianura  padana  quale  area
          geografica con una particolare situazione  di  inquinamento
          dell'aria, le  risorse  previste  dall'articolo  30,  comma
          14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di  euro  annui
          per gli anni 2020, 2021 e 2022 e  di  40  milioni  di  euro
          annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di  Bolzano  e'  definito  il
          riparto delle risorse tra le  regioni  interessate  e  sono
          stabilite le misure a cui esse sono destinate. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              Riferimenti normativi all'art. 200-bis 
                
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.