Art. 201 
 
                    Incremento Fondo salva-opere 
 
  1. Al  fine  di  garantire  il  rapido  completamento  delle  opere
pubbliche,  di  tutelare  i  lavoratori  e  sostenere  le   attivita'
imprenditoriali  a  seguito  del  contagio  da  COVID-19,  il   Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile  2019,
n.34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,
n.58, e' incrementato di ulteriori 40  milioni  di  euro  per  l'anno
2020. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'erogazione  delle
risorse  del  Fondo  salva-opere  in  favore   dei   sub-appaltatori,
sub-affidatarie     sub-fornitori,      che      hanno      trasmesso
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la
documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data  del  24
gennaio  2020,  e'  effettuata,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma
1-quinquies del citato decreto legge  n.34  del  2019,  per  l'intera
somma spettante ai sensi del comma 1-bis del  medesimo  articolo  47,
con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui  al  settimo
ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  47  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art. 47 Alte professionalita' esclusivamente  tecniche
          per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la
          tutela   dei   crediti   delle   imprese   sub-affidatarie,
          sub-appaltatrici e sub-fornitrici 
              1. Al fine di consentire il  piu'  celere  ed  efficace
          svolgimento dei compiti dei  Provveditorati  interregionali
          alle opere pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  e'  autorizzata   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019,  di  cento
          unita' di personale di  alta  specializzazione  ed  elevata
          professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti,
          dottori agronomi, dottori  forestali  e  geologi  e,  nella
          misura del 20 per cento, di  personale  amministrativo,  da
          inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del  comparto
          delle funzioni centrali, con contestuale  incremento  della
          dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione, da adottarsi  entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definiti gli specifici requisiti di cui il  personale  deve
          essere  in  possesso.  Ai  fini   dell'espletamento   delle
          procedure concorsuali per l'individuazione del personale di
          cui al presente comma, effettuate in deroga alle  procedure
          di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del  concorso
          unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e
          all'articolo 35 del citato decreto legislativo n.  165  del
          2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri,  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   che
          provvede al loro svolgimento secondo le modalita'  previste
          dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge
          30 dicembre 2018, n.  145.  Per  le  procedure  concorsuali
          bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto  di
          cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al
          loro  svolgimento  con  modalita'  semplificate,  anche  in
          deroga alla disciplina prevista dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
          in particolare: 
              a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione
          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni
          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a duecentocinquanta; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due
          volte il numero dei posti banditi; 
              2)  la  possibilita'  di  svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti
          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di
          predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi.  Agli
          oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a
          euro 325.000 per l'anno 2019 e  pari  a  euro  3.891.000  a
          decorrere   dall'anno   2020,   si   provvede   ai    sensi
          dell'articolo 50. 
              1-bis. Al fine di  garantire  il  rapido  completamento
          delle opere  pubbliche  e  di  tutelare  i  lavoratori,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo  denominato  "Fondo
          salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento  di  un
          contributo pari allo 0,5 per cento del valore  del  ribasso
          offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti  pubblici
          di lavori, nel caso di importo  a  base  d'appalto  pari  o
          superiore a euro 200.000, e di  servizi  e  forniture,  nel
          caso di importo a base d'appalto pari o  superiore  a  euro
          100.000. Il predetto contributo rientra tra gli  importi  a
          disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
          predisposto  dalla  stessa  al  termine  di  aggiudicazione
          definitiva.  Le  risorse  del  Fondo   sono   destinate   a
          soddisfare, nella  misura  massima  del  70  per  cento,  i
          crediti    insoddisfatti    dei    sub-appaltatori,     dei
          sub-affidatari   e   dei   sub-fornitori   nei    confronti
          dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso   di   affidamento   a
          contraente  generale,  dei  suoi  affidatari   di   lavori,
          sub-fornitori,  subappaltatori,  sub-affidatari  ,   quando
          questi  sono  assoggettati  a  procedura  concorsuale,  nei
          limiti  della  dotazione  del  Fondo.  Le   amministrazioni
          aggiudicatrici  o  il  contraente  generale,  entro  trenta
          giorni   dalla   data    dell'aggiudicazione    definitiva,
          provvedono al versamento  del  contributo  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo.  Le  somme  non  impegnate  in   ciascun   esercizio
          finanziario possono esserlo in quello successivo. 
              1-ter.  I  sub-appaltatori,  i   sub-affidatari   e   i
          sub-fornitori, al fine di ottenere il  pagamento  da  parte
          del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
          di apertura della procedura concorsuale e alla stessa  data
          insoddisfatti,   devono   trasmettere   all'amministrazione
          aggiudicatrice   ovvero   al   contraente    generale    la
          documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
          ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice   ovvero   il
          contraente  generale,  svolte   le   opportune   verifiche,
          certifica  l'esistenza  e  l'ammontare  del  credito.  Tale
          certificazione   e'   trasmessa    al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  costituisce  prova  del
          credito nei confronti del Fondo  ed  e'  inopponibile  alla
          massa  dei  creditori  concorsuali.  Il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  accertata  la  sussistenza
          delle condizioni per il  pagamento  dei  crediti,  provvede
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in  favore  dei
          soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
          beneficiari del fondo verso  l'appaltatore,  il  contraente
          generale o l'affidatario  del  contraente  generale  e,  in
          deroga a quanto  previsto  dall'articolo  1205  del  codice
          civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario
          o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati  nel
          corso  della  procedura  concorsuale,  fino   all'integrale
          recupero  della  somma  pagata.  L'eventuale  pendenza   di
          controversie  giurisdizionali  in  merito  ai  crediti  dei
          beneficiari del Fondo verso  l'appaltatore,  il  contraente
          generale o l'affidatario del  contraente  generale  non  e'
          ostativa all'erogazione delle risorse del  Fondo  da  parte
          del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  verifica  la  sussistenza
          delle   condizioni   di   regolarita'   contributiva    del
          richiedente attraverso il documento  unico  di  regolarita'
          contributiva,   in   mancanza   delle    stesse,    dispone
          direttamente il  pagamento  delle  somme  dovute,  entro  i
          limiti  della  capienza  del  Fondo   salva-opere   ed   in
          proporzione della misura del credito certificato  liquidata
          al richiedente stesso, in favore degli enti  previdenziali,
          assicurativi,  compresa  la  cassa  edile,  ai  sensi   del
          combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e  8-bis,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di  cui
          all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e,  nell'ipotesi
          di inadempienze,  provvede  direttamente  al  pagamento  in
          conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
          impregiudicata  la  possibilita'  per  il  beneficiario  di
          accedere  alle  risorse  del  Fondo  ove  abbia   ottenuto,
          rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione  o
          rateizzazione  del  pagamento  ovvero   abbia   aderito   a
          procedure   di   definizione   agevolata   previste   dalla
          legislazione  vigente.  Resta  altresi'  impregiudicata  la
          prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei  confronti
          dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. 
              1-quater Ferma restando l'operativita' della norma  con
          riferimento alle gare effettuate dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di
          entrata  in  vigore,  sono   individuati   i   criteri   di
          assegnazione delle risorse e  le  modalita'  operative  del
          Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare
          l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione,  a
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi  e  di  terzieta',  scelti  mediante
          gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione  sono
          posti a carico del Fondo. 
              1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte  dalla
          data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
          in vigore, ferma restando l'applicabilita'  del  meccanismo
          generale  di  cui  al  comma  1-bis,   sono   appositamente
          stanziati sul Fondo salva-opere  12  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e 33,5 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
          all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti
          di cui  al  presente  comma,  secondo  le  procedure  e  le
          modalita' previste dai  commi  da  1-bis  a  1-quater,  nei
          limiti delle risorse del Fondo. 
              1-sexies.  Le  disposizioni  dei  commi  da   1-bis   a
          1-quinquies non si  applicano  alle  gare  aggiudicate  dai
          comuni, dalle citta' metropolitane, dalle  province,  anche
          autonome, e dalle regioni. 
              1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies,  pari
          a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a  33,5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede: 
              a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  3,5
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di parte corrente di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
              b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  30
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata  dall'articolo
          1, comma 95, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  da
          imputare  sulla  quota  parte  del  fondo   attribuita   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»