Art. 208 
 
        Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario 
 
  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n.50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n.96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine  di
incrementare la sicurezza del  trasporto  ferroviario  e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, un Fondo con una  dotazione  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2017,  2018,  2019  e  2020,  destinato   alla
formazione di personale impiegato  in  attivita'  della  circolazione
ferroviaria, con particolare riferimento  alla  figura  professionale
dei macchinisti del settore merci.». 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma  18,  del
decreto-legge   28   settembre   2018,   n.109,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130. 
  3. A valere sulle risorse attribuite a  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. nell'ambito  del  riparto  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1,comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e  non
finalizzate a  specifici  interventi  nell'ambito  del  Contratto  di
programma  2017-2021,  la  predetta  Societa'   e'   autorizzata   ad
utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro  15
milioni  per  l'anno  2021  per  la  realizzazione  del  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con
caratteristiche  di  alta  velocita',  delle  direttrici  ferroviarie
Salerno-Reggio  Calabria,   Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia   e
Genova-Ventimiglia. 
  3-bis. Al fine di dare impulso  e  rilanciare  il  porto  di  Gioia
Tauro,  il  collegamento  ferroviario  Rosarno-San  Ferdinando  e  il
relativo  impianto  assumono  la  qualificazione  di   infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferiti  a  titolo  gratuito,  previa
intesa tra il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  la
regione  Calabria,  mediante  conferimento  in  natura,  al   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la  gestione
ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei  trasporti  e
della navigazione n.138-T del 31 ottobre 2000.  Agli  interventi  per
l'adeguamento  e  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  trasferite  si
provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.112,
prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito  del  contratto
di programma-parte investimenti. Agli interventi per la  manutenzione
della  tratta  di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  nell'ambito
dell'efficientamento  annuale  del   contratto   di   programma-parte
servizi. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  la
regione Calabria e la  societa'  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,
sentita l'Autorita' portuale di Gioia  Tauro,  definiscono,  d'intesa
tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo
dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di
adeguamento  infrastrutturale  e  tecnologico  nonche'   i   relativi
fabbisogni. 
  4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile
per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026,  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni  nel
2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni  nel  2022,  di
euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024  e  di  euro  9
milioni nel 2025  per  la  realizzazione  dell'intervento  denominato
«Variante di Riga», nonche' di euro 11 milioni nel 2020, di  euro  21
milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel
2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025  e  di
euro 10 milioni  nel  2026  per  la  realizzazione  del  collegamento
ferroviario «Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio». 
  5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita'
a seguito del crollo del ponte sul fiume  Magra  e  di  garantire  lo
sviluppo  della  intermodalita'  nel  trasporto  delle  merci   nella
direttrice est-ovest del Paese sulla rete  TEN-T  e'  autorizzata  la
spesa di euro 5 milioni nel 2020,di euro 16 milioni annui dal 2021 al
2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni  nel  2027,  di
euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel  2029,  di  euro  10
milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni  nel
2032 per gli interventi di raddoppio  selettivo  e  di  potenziamento
delle  stazioni  della  linea  ferroviaria   Pontremolese   (Parma-La
Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente  disponibili  alla
data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto   ai   fini
dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. 
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  4  e  5  si
provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni
per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni
per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni
per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni
per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni
per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7  milioni
per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032,  a  valere  sulle
risorse del fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  140,
della legge 11  dicembre  2016,  n.232,  relativamente  alle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e attribuite alla societa'  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23  milioni
per ciascuno degli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno
2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse  del
medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140,  della  legge  n.232
del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. Alla compensazione  in  termini  di  indebitamento  e
fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23  milioni
annui per gli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024
e  a  euro  15  milioni  per  l'anno  2025,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   del   comma   11-quinquies
          dell'articolo 47 del citato decreto-legge 24  aprile  2017,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
          2017, n. 96, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 47 Interventi per il trasporto ferroviario 
              1. - 11-quater. Omissis 
              11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza  del
          trasporto  ferroviario  e'  istituito,   nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020,  destinato
          alla formazione di personale impiegato in  attivita'  della
          circolazione ferroviaria, con particolare riferimento  alla
          figura professionale dei macchinisti del settore merci.  La
          dotazione del Fondo e' incrementata  di  100.000  euro  per
          l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022, destinati alla formazione delle  altre  figure
          professionali addette  alla  circolazione  ferroviaria.  Le
          risorse di cui  al  presente  comma  sono  attribuite  alle
          imprese  ferroviarie  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti sulla base  delle  attivita'
          di  formazione  realizzate,  a  condizione  che  le  stesse
          abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70  per  cento
          del personale formato. I corsi di formazione possono essere
          svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'
          avvalendosi   di   organismi   riconosciuti    dall'Agenzia
          nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II
          del decreto legislativo 10 agosto 2007,  n.  162.  In  ogni
          caso,  il  finanziamento  delle  iniziative  e'  assicurato
          unicamente alle attivita' formative per le quali non vi sia
          stato alcun  esborso  da  parte  del  personale  formato  e
          possono altresi' essere rimborsati gli oneri per  eventuali
          borse di studio erogate per la frequenza  dei  corsi.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26,  comma
          1, lettera a), del citato decreto legislativo  n.  162  del
          2007, per il funzionamento dell'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
              «Art. 12  Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali 
              1. E' istituita,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,
          l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle  forme  e
          secondo le modalita' indicate nei commi da  3  a  5,  sulle
          condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
          delle infrastrutture stradali e  autostradali.  Per  quanto
          non disciplinato dal presente  articolo  si  applicano  gli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
              2. A decorrere dalla data di cui al  comma  19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie  (ANSF)  di  cui  all'articolo   4   del   decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  e'  soppressa   e
          l'esercizio   delle   relative   funzioni   e'   attribuito
          all'Agenzia, che succede a titolo  universale  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne  acquisisce
          le risorse umane, strumentali e finanziarie.  L'Agenzia  e'
          dotata   di   personalita'   giuridica   e   ha   autonomia
          regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
          contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti ha  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza,  che
          esercita  secondo  le  modalita'  previste   nel   presente
          decreto. 
              3. Con riferimento al  settore  ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
              4. Con riferimento alla sicurezza delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni
          gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
          35 e fermi restando i  compiti  e  le  responsabilita'  dei
          soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli  altri
          soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle
          infrastrutture: 
              a)  esercita  l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla
          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di
          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'
          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,
          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili
          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; 
              b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle  reti
          stradali ed  autostradali  di  Sistemi  di  Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
              c) sovraintende alle ispezioni  di  sicurezza  previste
          dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.
          35 sulle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  anche
          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'
          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori
          verifiche in sito; 
              d) propone  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento
          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali
          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di
          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio
          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'
          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella
          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; 
              e)   svolge   attivita'   di    studio,    ricerca    e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
              4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1 o agosto 2011,
          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di
          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni
          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono
          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza
          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla
          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
              4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
          5  ottobre  2006,  n.  264,  le  parole:  "ed  effettua  le
          ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di  cui
          all'articolo 11" sono soppresse. 
              4-quater.  Sono  trasferite  all'Agenzia  le   funzioni
          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti ai sensi  dell'articolo  9,  commi  5  e  6,  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4
          agosto 2014,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal  fine
          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per
          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al
          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal
          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in
          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio
          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova
          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite
          all'Agenzia ai sensi del presente comma. 
              4-quinquies. All'articolo  15  della  legge  1°  agosto
          2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
              "6-bis. A decorrere dal 1°  giugno  2019,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali". 
              5. Ferme  restando  le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
              6. Sono organi dell'Agenzia: 
              a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a  criteri
          di alta professionalita', di  capacita'  manageriale  e  di
          qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
          al settore operativo dell'agenzia; 
              b) il comitato direttivo, composto da quattro membri  e
          dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
              c) il collegio dei revisori dei conti. 
              7. Il direttore e' nominato con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, ferma restando l'applicazione  dell'articolo
          19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
          per una sola volta ed e' incompatibile con  altri  rapporti
          di lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra  attivita'
          professionale  privata  anche  occasionale.   Il   comitato
          direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.  Meta'  dei
          componenti  sono  scelti  tra  i  dipendenti  di  pubbliche
          amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni  dotati
          di specifica competenza professionale attinente ai  settori
          nei quali  opera  l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono
          scelti tra i  dirigenti  dell'agenzia  e  non  percepiscono
          alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico
          nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei  conti
          e' composto dal presidente, da due membri effettivi  e  due
          supplenti  iscritti  al  registro  dei   revisori   legali,
          nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. I revisori  durano  in  carica  tre  anni  e
          possono essere confermati una sola volta. Il  collegio  dei
          revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo
          2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
          del  comitato  direttivo  non  possono  svolgere  attivita'
          professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di
          societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
          I compensi dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. 
              8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato  dal  comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
              9. Il regolamento di  amministrazione  dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
              a)  disciplina  l'organizzazione  e  il   funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
              b)  fissa  le  dotazioni  organiche   complessive   del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale
          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; 
              c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza,
          nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10. Le deliberazioni del  comitato  direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
              11. I dipendenti dell'ANSF a tempo  indeterminato  sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
              12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 4, in  aggiunta  all'intera  dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
              13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono   presenti   due
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
              14.  In  fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
              15. L'Agenzia e'  autorizzata  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
              16. Al  personale  e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
              17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
          attivita' di  cui  al  presente  articolo,  all'Agenzia  e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13,  nonche'
          ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio  dinamico  per
          la sicurezza delle infrastrutture stradali  e  autostradali
          di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
          primo periodo, gli  enti  proprietari  e  i  gestori  delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a
          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso
          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi
          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione
          pertinente. 
              18.  Agli  oneri  del   presente   articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 45. 
              19. In sede di  prima  applicazione,  entro  90  giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
              20.  La  denominazione  «Agenzia   nazionale   per   la
          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali» (ANSFISA). 
              21. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
          al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              22.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
              23. L'articolo 4  del  decreto  legislativo  10  agosto
          2007, n. 162 e' abrogato.» 
              - Si riporta il testo del  comma  140  dell'articolo  1
          della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «140.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. » 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo  15  luglio  2015,  n.  112  (Attuazione  della
          Direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno  spazio
          ferroviario europeo unico): 
              «Art. 15 Rapporti tra  il  gestore  dell'infrastruttura
          ferroviaria nazionale e lo Stato 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1.  I  rapporti  tra  il  gestore   dell'infrastruttura
          ferroviaria nazionale e lo Stato sono  disciplinati  da  un
          atto di concessione e da uno o piu' contratti di programma.
          I contratti di programma  sono  stipulati  per  un  periodo
          minimo  di  cinque  anni,  nel  rispetto  dei  principi   e
          parametri fondamentali di cui all'allegato II del  presente
          decreto. Le condizioni dei  contratti  di  programma  e  la
          struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al
          gestore dell'infrastruttura sono concordate in  anticipo  e
          coprono l'intera  durata  del  contratto.Nelle  more  della
          stipula dei nuovi contratti di  programma  per  il  periodo
          2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi,  il  contratto
          di  programma  parte  servizi  2012-2014,   stipulato   dal
          Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  con  Rete
          Ferroviaria Italiana  S.p.A.,  e'  prorogato,  ai  medesimi
          patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario
          alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
          dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          informa l'organismo di regolazione e, mediante  il  gestore
          dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta,  i
          richiedenti potenziali,  sul  contenuto  del  contratto  di
          programma, al fine di consentire agli stessi di  esprimersi
          al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in
          materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi
          urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i  porti.  Il
          contratto di programma e' pubblicato entro  un  mese  dalla
          sua approvazione. 
              3. Nei contratti di programma di cui  al  comma  1,  e'
          disciplinata, nel rispetto degli articoli  93,  107  e  108
          TFUE, separatamente, la concessione  di  finanziamenti  per
          far fronte a nuovi investimenti ai fini  del  miglioramento
          della    qualita'    dei    servizi,     dello     sviluppo
          dell'infrastruttura stessa e del rispetto  dei  livelli  di
          sicurezza compatibili con l'evoluzione  tecnologica,  e  la
          concessione di finanziamenti  destinati  alla  manutenzione
          ordinaria e a quella straordinaria finalizzata  al  rinnovo
          dell'infrastruttura  ferroviaria.  Il  finanziamento   puo'
          essere assicurato con mezzi diversi dai contributi  statali
          diretti, incluso il finanziamento privato. 
              4. Nei contratti  di  programma  di  cui  al  comma  1,
          tenendo in debito  conto  la  necessita'  di  garantire  il
          conseguimento   di   elevati    livelli    di    sicurezza,
          l'effettuazione delle operazioni di  manutenzione,  nonche'
          il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura  e  dei
          servizi  ad  essa  connessi,  sono  previsti  incentivi  al
          gestore    per    ridurre    i    costi    di     fornitura
          dell'infrastruttura e l'entita'  dei  diritti  di  accesso,
          fermo restando  il  rispetto  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario di cui all'articolo16. 
              5. Nell'ambito della politica  generale  di  Governo  e
          tenendo conto della Strategia di cui all'articolo 1,  comma
          7, e del finanziamento  erogato  di  cui  al  comma  1,  il
          gestore   dell'infrastruttura   ferroviaria    e'    tenuto
          all'elaborazione   ed   all'aggiornamento   di   un   piano
          commerciale comprendente i programmi di finanziamento e  di
          investimento,   da   trasmettere   al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   ed   all'organismo   di
          regolazione. Il piano ha lo scopo di  garantire  l'uso,  la
          fornitura   e   lo   sviluppo   ottimali   ed    efficienti
          dell'infrastruttura,   assicurando    al    tempo    stesso
          l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo  i  mezzi
          per conseguire tali obiettivi. 
              6.  Il  gestore  dell'infrastruttura  assicura  che   i
          richiedenti  noti  e,  su  loro  richiesta,  i  richiedenti
          potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti  e
          la possibilita'  di  esprimersi  sul  contenuto  del  piano
          commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso  e
          alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima
          della   sua   approvazione    da    parte    del    gestore
          dell'infrastruttura.    A    tal    fine     il     gestore
          dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il
          piano  commerciale  tre  mesi  prima  della  sua  adozione,
          concedendo ai richiedenti trenta giorni  per  esprimere  un
          parere non vincolante sulle tematiche suddette. 
              7. Il  gestore  dell'infrastruttura  si  accerta  della
          coerenza tra le  disposizioni  del  contratto  e  il  piano
          commerciale. 
              8.  Il  gestore  dell'infrastruttura  entro   un   anno
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,
          mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri
          beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone
          adeguata informativa al Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. Tale registro deve  essere  corredato  delle
          spese  dettagliate  per  il  rinnovo  e  il   potenziamento
          dell'infrastruttura  ferroviaria  e  viene  utilizzato  per
          valutare il finanziamento necessario alla loro  riparazione
          o sostituzione.» 
              -  Il  testo  del   comma   2   dell'articolo   6   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 199.