Art. 211 bis 
 
Continuita' dei servizi erogati  dagli  operatori  di  infrastrutture
                              critiche 
 
  1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di  assicurare
la continuita' del  servizio  di  interesse  pubblico  erogato  e  il
funzionamento in sicurezza delle infrastrutture  stesse,  adottano  o
aggiornano i propri  piani  di  sicurezza  con  disposizioni  recanti
misure di gestione delle  crisi  derivanti  da  emergenze  di  natura
sanitaria emanate dalle autorita' competenti. Resta  fermo,  per  gli
aspetti  di  sicurezza  cibernetica,  quanto  previsto  dal   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n.65, e dal  decreto-legge  21  settembre
2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  novembre
2019, n.133. 
  2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e' redatto d'intesa con i
rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3,
del  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.61,  e  recepisce  il
contenuto di eventuali direttive emanate ai  sensi  dell'articolo  14
dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono  comunicate
ai Ministeri competenti per  materia  e  al  Ministero  dell'interno,
anche  per  gli  aspetti  di  sicurezza  informatica  connessi   alla
protezione  delle  infrastrutture  critiche  informatizzate  di   cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e
alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4,  comma
3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. 
  3.  L'aggiornamento  dei  piani  di   sicurezza   con   riferimento
all'emergenza  da  COVID-19  tiene  conto  delle  linee  guida  sulla
gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri  competenti  e
dei principi precauzionali emanati  dalla  Segreteria  infrastrutture
critiche. 
  4. I Ministeri  dell'interno  e  della  salute,  nell'ambito  delle
attivita'  connesse  con  la  gestione  dell'emergenza  da  COVID-19,
informando i  Ministeri  competenti,  emanano,  per  gli  aspetti  di
rispettiva competenza, proprie direttive  per  favorire  l'attuazione
delle misure previste nelle linee guida di  cui  al  comma  3  e  per
garantire  il  funzionamento  delle   infrastrutture   critiche,   la
protezione del personale operativo dal contagio e  la  mobilita'  sul
territorio  nazionale  per  esigenze  di  continuita'   operativa   e
attivita'  manutentive,  anche  se  effettuate  da  soggetti   terzi,
compresi coloro che provengono dall'estero. 
  5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati
operatori di infrastrutture critiche: 
  a) le societa' che gestiscono le infrastrutture individuate  con  i
decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e
dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  11
aprile  2011,  n.61,nonche'  le   societa'   che   gestiscono   altre
infrastrutture individuate con  successivi  decreti  direttoriali  in
funzione dell'emergenza da COVID-19; 
  b) gli operatori di servizi essenziali e  i  fornitori  di  servizi
digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.65; 
  c) le societa' e gli enti che  gestiscono  od  ospitano  i  sistemi
spaziali  dell'Unione  europea  ubicati  sul  territorio   nazionale,
nonche' i sistemi  spaziali  nazionali  impiegati  per  finalita'  di
difesa e sicurezza nazionale; 
  d)  ogni  altra  societa'  o  ente  preposti   alla   gestione   di
infrastrutture o beni che sono dichiarati  critici  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
competenti. 
  6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
previste dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65  recante
          «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi  informativi  nell'Unione»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132. 
                
              -  Il  decreto-legge  21  settembre   2019,   n.   105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 135 recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di
          perimetro  di  sicurezza   nazionale   cibernetica   e   di
          disciplina dei poteri speciali  nei  settori  di  rilevanza
          strategica»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          settembre 2019, n. 222. 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3, e  14
          del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.  61  (Attuazione
          della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione  e  la
          designazione delle infrastrutture  critiche  europee  e  la
          valutazione della necessita' di migliorarne la protezione): 
              «Art. 11 
              1. - 2. Omissis 
              3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  il
          settore energia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  per  il   settore   trasporti,   il   Ministero
          dell'interno e della difesa, nonche' il Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri individuano, per  ciascuna  ICE,  nell'ambito  del
          personale in servizio presso le  medesime  amministrazioni,
          un proprio funzionario che funge da punto di  contatto  con
          la struttura responsabile. 
              Omissis.» 
              «Art. 14 Direttive ed altri adempimenti 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Il NISP puo' coordinare l'elaborazione di  direttive
          interministeriali,  contenenti  parametri  integrativi   di
          protezione,  ferme  restando  le  competenze  del  Ministro
          dell'interno,  quale  Autorita'   nazionale   di   pubblica
          sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  e
          quelle  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate  dalle
          Amministrazioni competenti: 
              a) entro un anno dalla designazione di un ICE,  elabora
          una valutazione delle possibili minacce  nei  riguardi  del
          sottosettore nel cui ambito  opera  l'ICE  designata  e  la
          struttura responsabile ne informa la Commissione europea; 
              b) ogni due anni elabora i dati  generali  sui  diversi
          tipi di rischi, minacce e vulnerabilita' dei settori in cui
          vi  e'  un  ICE  designata  e  la  struttura   responsabile
          comunica, tali dati generali, alla Commissione europea.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7-bis  del  citato
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: 
              «Art. 7-bis Sicurezza telematica 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi
          e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della  legge  24
          ottobre 1977, n. 801 l'organo  del  Ministero  dell'interno
          per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei  servizi  di
          telecomunicazione  assicura   i   servizi   di   protezione
          informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
          interesse nazionale individuate con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  operando  mediante  collegamenti  telematici
          definiti con apposite convenzioni con i responsabili  delle
          strutture interessate. 
              2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  la
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di  agevolazione  del  terrorismo  condotte  con  i   mezzi
          informatici,   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono  svolgere
          le attivita' di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, del decreto
          legge  18   ottobre   2001,   n.   374,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2001,  n.  438  e
          quelle di cui all'articolo 226 delle norme  di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271 anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
          polizia giudiziaria ivi indicati. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 3,  e  5,
          comma 2, del citato decreto legislativo 11 aprile 2011,  n.
          61: 
              «Art.   4   Nucleo   interministeriale   e    Struttura
          responsabile 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. - 2. Omissis 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con
          apposito  decreto,   nell'ambito   delle   strutture   gia'
          esistenti della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          individua  quella,   di   seguito   denominata   "struttura
          responsabile", cui sono affidate, per il supporto al  NISP,
          le   attivita'   tecniche   e   scientifiche    riguardanti
          l'individuazione delle  ICE  e  per  ogni  altra  attivita'
          connessa, nonche' per i rapporti con la Commissione europea
          e con  le  analoghe  strutture  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea. 
              Omissis.» 
              «Art. 5 Individuazione settoriale 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Omissis 
              2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuano
          e comunicano  alla  struttura  responsabile,  con  apposito
          decreto dirigenziale: 
              a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da
          valutare in base al limite di cui al comma 1  del  presente
          articolo; 
              b) le infrastrutture  situate  in  altri  Stati  membri
          dell'UE che, nell'ambito dello stesso  settore,  potrebbero
          essere di interesse significativo.»