Art. 212 
 
Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano
  nel Comune di Taranto. 
 
  1. Al fine di anticipare le misure previste  dal  Piano  strategico
nazionale della mobilita' sostenibile, relative al rinnovo del  parco
mezzi  destinato  ai  servizi  di  trasporto  pubblico  urbano,  sono
attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020  e
10 milioni di euro per l'anno 2021 a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  per
la parte  destinata  al  finanziamento  di  progetti  sperimentali  e
innovativi di mobilita' sostenibile di cui all'articolo 1, comma  71,
della legge  del  27  dicembre  2017,  n.  205.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di  tali
risorse  nell'ambito  del  decreto   ministeriale   di   applicazione
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei  conti  il  22  maggio
2019, n. 972. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  613  dell'articolo  1
          della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «613.  Al  fine  di  realizzare  un  Piano   strategico
          nazionale della mobilita' sostenibile destinato al  rinnovo
          del parco degli autobus dei servizi di  trasporto  pubblico
          locale e regionale,  alla  promozione  e  al  miglioramento
          della qualita'  dell'aria  con  tecnologie  innovative,  in
          attuazione  degli  accordi  internazionali  nonche'   degli
          orientamenti e  della  normativa  dell'Unione  europea,  il
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  866,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di  200  milioni  di
          euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal  2020  al  2033.  Per  la  promozione  dello
          sviluppo e della diffusione  di  autobus  ad  alimentazione
          alternativa,  il  Fondo  puo'  essere  destinato  anche  al
          finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di
          supporto. Nell'ambito del  Piano  strategico  nazionale  e'
          previsto  un  programma  di   interventi   finalizzati   ad
          aumentare la competitivita' delle  imprese  produttrici  di
          beni e di servizi nella  filiera  dei  mezzi  di  trasporto
          pubblico  su  gomma  e  dei  sistemi  intelligenti  per  il
          trasporto,  attraverso  il   sostegno   agli   investimenti
          produttivi  finalizzati  alla   transizione   verso   forme
          produttive piu'  moderne  e  sostenibili,  con  particolare
          riferimento alla ricerca e allo sviluppo  di  modalita'  di
          alimentazione alternativa, per il quale e'  autorizzata  la
          spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  71  dell'articolo  1
          della citata legge del 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «71. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno
          degli anni dal 2019 al 2033, possono  essere  destinate  al
          finanziamento di  progetti  sperimentali  e  innovativi  di
          mobilita' sostenibile, coerenti con i  Piani  urbani  della
          mobilita' sostenibile (PUMS) ove previsti  dalla  normativa
          vigente,  per  l'introduzione   di   mezzi   su   gomma   o
          imbarcazioni  ad  alimentazione  alternativa   e   relative
          infrastrutture di supporto, presentati dai comuni  e  dalle
          citta' metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima
          applicazione,  un  terzo  delle  risorse   del   Fondo   e'
          attribuito ai comuni capoluogo delle citta'  metropolitane,
          di cui alla legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e  ai  comuni
          capoluogo  delle   province   ad   alto   inquinamento   di
          particolato PM10  e  di  biossido  di  azoto,  chiamati  ad
          adottare    azioni    strutturali    per    la    riduzione
          dell'inquinamento atmosferico al fine  del  rispetto  della
          direttiva  2008/50/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria. Alle medesime finalita' di cui al primo  periodo
          possono essere destinate le risorse di cui all'articolo  1,
          comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232, finalizzate al programma di interventi finalizzati  ad
          aumentare la competitivita' delle  imprese  produttrici  di
          beni e di servizi nella  filiera  dei  mezzi  di  trasporto
          pubblico  su  gomma  e  dei  sistemi  intelligenti  per  il
          trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono stabilite le modalita' di utilizzo  delle  risorse  di
          cui al presente comma.»