Art. 212 bis 
 
Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su
                     acqua nel comune di Venezia 
 
  1. Dopo l'articolo 18 della legge 29  novembre  1984,  n.  798,  e'
inserito il seguente: 
  « Art.  18-bis.  -  1.  Al  fine  di  incentivare  la  salvaguardia
ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria
nel  comune  di  Venezia,  anche  promuovendo  la  sostenibilita'   e
l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti
al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di
euro per l'anno 2021 e  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  per
l'ammodernamento della flotta dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  su
acqua ». 
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: 
  a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  utilizzo
delle risorse del Fondo di parte capitale  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196; 
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e  a  5  milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  34-ter
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 34-ter Accertamento e riaccertamento annuale  dei
          residui passivi 
              1. - 4. Omissis 
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              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.»