Art. 52 
 
          Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
        e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti 
 
  1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
        1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
        1.2. alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole  «,  limitatamente  alle  procedure  non  ((afferenti   agli))
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021,  nonche'
dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti  complementari
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59.  Nelle
more di  una  disciplina  diretta  ad  assicurare  la  riduzione,  il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,
oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'
metropolitane e i comuni ((capoluogo di provincia»;)) 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
      5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
      6) al comma 7, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del
parere del ((Consiglio superiore)) dei lavori pubblici  relativamente
alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»; 
      7) al comma 10, le parole  «Fino  al  31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»; 
      8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
      9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
  ((a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».)) 
  ((1-bis.  In  caso  di   comprovate   necessita'   correlate   alla
funzionalita'  delle  Forze  armate,  anche  connesse   all'emergenza
sanitaria,  le  misure  di   semplificazione   procedurale   di   cui
all'articolo  44  del  presente  decreto  si  applicano  alle   opere
destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  individuate,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili.))