((Art. 55 bis 
 
Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale 
 
  1. All'articolo 1-septies, comma  2,  del  decreto-legge  29  marzo
2016, n. 42, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima
data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».))