(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 32)
                               ART. 32 
 
 
                      (Ambito di applicazione) 
 
 
  1. Le disposizioni del presente  capo  di  applicano  ai  pacchetti
turistici definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita  a
chiunque    nel    territorio    nazionale    dall'organizzatore    o
dall'intermediario, di cui all'articolo 33. 
  2. Il presente capo si  applica  altresi'  ai  pacchetti  turistici
negoziati al di fuori dai locali commerciali o  a  distanza.  Restano
ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il  professionista
e' obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione  del  diritto  di
recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto
di recesso determina l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e  67
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  3. Per quanto non previsto  dal  presente  capo,  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.