(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 39)
                               ART. 39 
 
 
                      (Cessione del contratto) 
 
 
  1. Il turista puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte  le
condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti  dal
contratto,   ove   comunichi   per   iscritto   all'organizzatore   o
all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi  prima
della partenza, di  trovarsi  nell'impossibilita'  di  usufruire  del
pacchetto turistico e le generalita' del cessionario. 
  2. Il cedente ed il  cessionario  sono  solidamente  obbligati  nei
confronti dell'organizzatore o dell'intermediario  al  pagamento  del
prezzo  e  delle  spese  ulteriori  eventualmente   derivanti   dalla
cessione.