(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 45)
                               ART. 45 
 
 
     (Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona) 
 
 
  1. Le parti contraenti possono convenire in  forma  scritta,  fatta
salva  in  ogni  caso  l'applicazione  delle  norme  sulle   clausole
vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal  danno
alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 
  2. La limitazione di cui al comma 1 non  puo'  essere,  a  pena  di
nullita', comunque inferiore  a  quanto  previsto  dalle  convenzioni
internazionali che disciplinano le prestazioni  che  formano  oggetto
del pacchetto turistico e dagli  articoli  1783  e  1784  del  codice
civile. 
  3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal
rientro del turista nel luogo della partenza.