(Allegato A-art. 194)
 
                              Art. 194. 
 
  Sona sottoposte all'approvazione del prefetto,  previo  parere  del
consiglio di prefettura, le deliberazioni  che  vincolino  i  bilanci
provinciali per piu' di  cinque  esercizi,  e  quelle  relative  alla
creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.