(Allegato A-art. 195)
 
                              Art. 195. 
 
  Le  deliberazioni   dei   consigli   provinciali   che   porteranno
modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche  ed
economiche delle strade che interessano diverse provincie, come  pure
quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle  acque
pubbliche,  dovranno  essere  approvate  dal  Ministero  dei   lavori
pubblici, previo parere del Consiglio superiore.