Art. 40. 1. La Banca d'Italia trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attivita' nei termini previsti dalla legge. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Banca d'Italia produce una Relazione sugli andamenti economici e finanziari, oggetto, in una riunione pubblica non limitata ai Partecipanti, di Considerazioni da parte del Governatore.