(Statuto-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
    1. La Banca d'Italia trasmette al Parlamento  e  al  Governo  una
relazione sulla propria attivita' nei termini previsti dalla legge. 
    2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Banca d'Italia produce  una
Relazione sugli andamenti economici e  finanziari,  oggetto,  in  una
riunione pubblica non limitata ai Partecipanti, di Considerazioni  da
parte del Governatore.