(Allegato-art. 62)
                              Art. 62. 
 
           Trattamento economico - normativo del personale 
               con rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
    1. Al personale con rapporto a tempo parziale  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e  contrattuali  dettate
per il rapporto a tempo pieno, tenendo  conto  della  ridotta  durata
della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 
    2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale  di  tipo
orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro  di
36 ore, puo'  essere  richiesta  l'effettuazione  di  prestazioni  di
lavoro supplementare, intendendosi per queste  ultime  quelle  svolte
oltre l'orario concordato tra le parti,  ma  nei  limiti  dell'orario
ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1,  del  D.Lgs.
n.  81/2015.  La  misura  massima   della   percentuale   di   lavoro
supplementare e' pari al 25% della durata  dell'orario  di  lavoro  a
tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento  all'orario
mensile, previsto dal  contratto  individuale  del  lavoratore  e  da
utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Nel caso  di  rapporto
di lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo  verticale,  con  prestazione
dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25%
e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate. 
    3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e
comprovate  esigenze  organizzative  o  in  presenza  di  particolari
situazioni di difficolta'  organizzative  derivanti  da  concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 
    4. Nel caso di rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
orizzontale o misto, le ore di lavoro  supplementare  possono  essere
effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro  giornaliero
del corrispondente lavoratore  a  tempo  pieno.  In  presenza  di  un
rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  verticale,  le  ore  di
lavoro  supplementare  possono  essere  effettuate  entro  il  limite
massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente
lavoratore a tempo  pieno  e  nelle  giornate  nelle  quali  non  sia
prevista la prestazione lavorativa. 
    5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 37 del
CCNL  integrativo  del  20  settembre  2001   (Retribuzione   e   sue
definizioni) , maggiorata di una percentuale pari al 15%. I  relativi
oneri sono a carico delle risorse destinate ai  compensi  per  lavoro
straordinario. 
    6.  Qualora  le  ore  di  lavoro  supplementari  siano  eccedenti
rispetto a quelle  fissate  come  limite  massimo  dal  comma  2,  ma
rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale
di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%. 
    7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  orizzontale,
verticale e misto e' consentito  lo  svolgimento  di  prestazioni  di
lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni  aggiuntive
del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le  parti
e che superino anche la durata  dell'orario  normale  di  lavoro,  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  81/2015.  Per  tali
prestazioni  trova  applicazione,   anche   per   le   modalita'   di
finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui
all'art. 31 (Lavoro straordinario). 
    8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni  di
lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative,  di  salute,
familiari o di formazione professionale, previste  nei  casi  di  cui
all'art.6, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. 
    9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad  un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno. In  entrambe  le  ipotesi  il  relativo
trattamento economico e' commisurato alla  durata  della  prestazione
giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita'  si  applica  anche
per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente
CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a
tempo parziale verticale, e'  comunque  riconosciuto  per  intero  il
periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto dal D.Lgs.  n.
151/2001, anche per la parte cadente in periodo  non  lavorativo;  il
relativo trattamento economico, spettante  per  l'intero  periodo  di
congedo di  maternita'  o  paternita',  e'  commisurato  alla  durata
prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per  matrimonio,
il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternita', spettano
per intero solo per i  periodi  coincidenti  con  quelli  lavorativi,
fermo restando che il relativo trattamento economico  e'  commisurato
alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In  presenza  di
rapporto a  tempo  parziale  verticale  non  si  riducono  i  termini
previsti per il periodo  di  prova  e  per  il  preavviso  che  vanno
calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 
    10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla  prestazione  lavorativa,  con
riferimento a tutte le competenze  fisse  e  periodiche,  l'eventuale
retribuzione individuale di anzianita' e le indennita'  professionali
specifiche  e  l'indennita'  di  rischio  radiologico,  spettanti  al
personale  con  rapporto  a  tempo  pieno  appartenente  alla  stessa
categoria, posizione economica e profilo professionale. 
    11.  I  trattamenti  accessori  collegati  al  raggiungimento  di
obiettivi o alla realizzazione di progetti,  nonche'  altri  istituti
non  collegati  alla  durata  della  prestazione   lavorativa,   sono
applicati  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  anche  in  misura  non
frazionata  o  non  direttamente  proporzionale  al   regime   orario
adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 
    12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a  tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 
    13.  Per   tutto   quanto   non   disciplinato   dalle   clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a  tempo  parziale  si
applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015.