(Protocollo-art. 33)
                             ARTICOLO 33 
      Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE 
  33.1.  Il  profitto  netto  della  BCE   deve   essere   trasferito
nell'ordine seguente: 
     a) un importo stabilito dal Consiglio direttivo,  che  non  puo'
superare il 20% del profitto netto,  viene  trasferito  al  fondo  di
riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale; 
     b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di
quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte. 
    33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta  dal
fondo  di  riserva  generale  della  BCE,  e  se  necessario,  previa
decisione   del   Consiglio   direttivo,   dal   reddito    monetario
dell'esercizio finanziario pertinente in  proporzione  e  nei  limiti
degli  importi   ripartiti   tra   le   banche   centrali   nazionali
conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.