Art. 917 
 
                        Iscrizioni a parlare 
 
1. Sugli argomenti iscritti  all'ordine  del  giorno  i  delegati  si
iscrivono a parlare, prima di dare inizio alla discussione, presso la
presidenza.  E'  comunque  possibile,  eccezionalmente,  l'iscrizione
anche durante la discussione. 
2.  Il  presidente,  d'intesa  con  il  comitato  di  presidenza,  in
relazione  al  numero  degli  iscritti,  stabilisce  i  tempi   degli
interventi, assicurando in ogni caso un minimo di dieci minuti. 
3. Al delegato che ha esaurito il suo intervento e' concessa, per non
piu' di cinque minuti, una replica, oltre alla possibilita'  -  prima
di ogni votazione - di fare una dichiarazione  di  voto,  nonche'  un
intervento  della  stessa  durata  per  una  questione  di  carattere
incidentale  o  per  fatto  personale.  Per  fatto   personale   deve
intendersi l'essere censurato nella propria condotta  o  il  sentirsi
attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. 
4.  Il  presidente  nel  concedere  la  parola  segue   l'ordine   di
iscrizione. 
5. Il delegato iscritto a parlare, se assente quando e' il suo turno,
decade dalla facolta' di parlare.