Art. 917 Iscrizioni a parlare 1. Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno i delegati si iscrivono a parlare, prima di dare inizio alla discussione, presso la presidenza. E' comunque possibile, eccezionalmente, l'iscrizione anche durante la discussione. 2. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, in relazione al numero degli iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un minimo di dieci minuti. 3. Al delegato che ha esaurito il suo intervento e' concessa, per non piu' di cinque minuti, una replica, oltre alla possibilita' - prima di ogni votazione - di fare una dichiarazione di voto, nonche' un intervento della stessa durata per una questione di carattere incidentale o per fatto personale. Per fatto personale deve intendersi l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. 4. Il presidente nel concedere la parola segue l'ordine di iscrizione. 5. Il delegato iscritto a parlare, se assente quando e' il suo turno, decade dalla facolta' di parlare.