Art. 920 Annullamento o ripetizione delle votazioni 1. Iniziata la votazione, questa non puo' essere sospesa o interrotta e non e' piu' concessa la parola fino alla proclamazione del voto. 2. Se sono sollevati dubbi sulla regolarita' delle votazioni, il presidente procede all'annullamento e ne dispone l'immediata ripetizione.