Art. 929 
 
                        Ordine delle riunioni 
 
1. Se un delegato turba l'ordine  o  non  osserva,  nel  corso  della
riunione, quanto stabilito dall'articolo 882, comma 5, lettera a), il
presidente lo richiama all'ordine e puo'  disporre  l'iscrizione  del
richiamo nel verbale della seduta. 
2. Se un delegato, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente,
persiste nel suo comportamento, il presidente, sentito il comitato di
presidenza, pronuncia nei suoi confronti la censura e  puo'  disporre
l'allontanamento per il resto della seduta. La  censura  deve  essere
successivamente iscritta nel  verbale  della  seduta  e  inviata  per
iscritto all'interessato. Se il delegato non ottempera all'ordine  di
allontanarsi, il presidente sospende la seduta. 
3.  Le  deliberazioni  adottate  dal   presidente   sono   comunicate
all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. 
4. Le sanzioni sono comminate dal presidente indipendentemente  dalle
eventuali infrazioni penali o disciplinari, che restano di competenza
dell'autorita' gerarchica.