Art. 929 Ordine delle riunioni 1. Se un delegato turba l'ordine o non osserva, nel corso della riunione, quanto stabilito dall'articolo 882, comma 5, lettera a), il presidente lo richiama all'ordine e puo' disporre l'iscrizione del richiamo nel verbale della seduta. 2. Se un delegato, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente, persiste nel suo comportamento, il presidente, sentito il comitato di presidenza, pronuncia nei suoi confronti la censura e puo' disporre l'allontanamento per il resto della seduta. La censura deve essere successivamente iscritta nel verbale della seduta e inviata per iscritto all'interessato. Se il delegato non ottempera all'ordine di allontanarsi, il presidente sospende la seduta. 3. Le deliberazioni adottate dal presidente sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. 4. Le sanzioni sono comminate dal presidente indipendentemente dalle eventuali infrazioni penali o disciplinari, che restano di competenza dell'autorita' gerarchica.