Articolo 108 
                         Direttore generale 
 
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e il presidente della provincia, previa  deliberazione  della  giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e
secondo criteri stabiliti dal  regolamento  di  organizzazione  degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare  gli  indirizzi  e  gli
obiettivi stabiliti dagli organi di  governo  dell'ente,  secondo  le
direttive impartite dal sindaco o dal presidente della  provincia,  e
che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di efficacia ed  efficienza.  Compete  in  particolare  al  direttore
generale  la  predisposizione  del  piano  dettagliato  di  obiettivi
previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la  proposta
di piano esecutivo di gestione previsto  dall'articolo  169.  A  tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad  eccezione  del  segretario
del comune e della provincia. 
 
2. Il direttore generale e' revocato dal  sindaco  o  dal  presidente
della  provincia,  previa  deliberazione  della  giunta  comunale   o
provinciale. La durata dell'incarico non  puo'  eccedere  quella  del
mandato del sindaco o del presidente della provincia. 
 
3. Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti  e'
consentito  procedere  alla  nomina  del  direttore  generale  previa
stipula di  convenzione  tra  comuni  le  cui  popolazioni  assommate
raggiungano i 15.000 abitanti. In  tal  caso  il  direttore  generale
dovra' provvedere anche  alla  gestione  coordinata  o  unitaria  dei
servizi tra i comuni interessati. 
 
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3
e in ogni altro caso in cui  il  direttore  generale  non  sia  stato
nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o
dal presidente della provincia al segretario.