Articolo 110
                        Incarichi a contratto

1.   Lo  statuto  puo'  prevedere  che  la  copertura  dei  posti  di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di  alta  specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato   di   diritto   pubblico   o,   eccezionalmente   e  con
deliberazione   motivata,   di  diritto  privato,  fermi  restando  i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli
enti  in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri
e  le  modalita'  con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione  organica,  contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti  sono  stipulati in misura
complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento  del totale della
dotazione  organica  della dirigenza e dell'area direttiva e comunque
per   almeno   una   unita'.   Negli   altri   enti,  il  regolamento
sull'ordinamento  degli  uffici  e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri  e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della   dotazione  organica,  solo  in  assenza  di  professionalita'
analoghe   presenti   all'interno   dell'ente,   contratti   a  tempo
determinato   di   dirigenti,   alte  specializzazioni  o  funzionari
dell'area  direttiva,  fermi  restando  i  requisiti richiesti per la
qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti  sono  stipulati in misura
complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento  della  dotazione
organica  dell'ente,  o  ad  una  unita' negli enti con una dotazione
organica inferiore alle 20 unita'.

3.  I  contratti  di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore  al  mandato  elettivo  del  sindaco o del presidente della
provincia  in  carica. Il trattamento economico, equivalente a quello
previsto  dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per
il   personale   degli   enti  locali,  puo'  essere  integrato,  con
provvedimento  motivato  della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata  alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche  in  considerazione  della  temporaneita'  del rapporto e delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali.  Il  trattamento economico e l'eventuale indennita' ad
personam  sono  definiti  in  stretta  correlazione  con  il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in
cui  l'ente  locale  dichiari  il  dissesto  o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie.

5.   Il   rapporto   di   impiego  del  dipendente  di  una  pubblica
amministrazione  e'  risolto  di  diritto  con  effetto dalla data di
decorrenza  del  contratto  stipulato  con l'ente locale ai sensi del
comma  2.  L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente
alla  vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica,  la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia
richiesta  entro  i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto
di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto
in organico.

6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a  termine,  il
regolamento  puo'  prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalita'.