Articolo 87
           Beni culturali rubati o illecitamente esportati

   1.  La  restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla
Convenzione   dell'UNIDROIT   sul  ritorno  internazionale  dei  beni
culturali  rubati  o  illecitamente  esportati  e' disciplinata dalle
disposizioni  della  Convenzione  medesima  e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione.
 
          Nota all'art. 87:
              -   L'atto  finale  della  conferenza  diplomatica  per
          l'adozione  del  progetto  di Convenzione dell'UNIDROIT sul
          ritorno   internazionale   dei   beni  culturali  rubati  o
          illecitamente  esportati,  con  annesso,  fatto  a  Roma il
          24 giugno  1995,  e'  stato ratificato e reso esecutivo con
          legge  7 giugno  1999,  n.  213,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999.