Art. 52. 
                           Cultura nautica 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
nel rispetto delle prerogative  costituzionali  delle  regioni,  puo'
inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e
grado, senza nuovi oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'insegnamento
della cultura nautica, anche attraverso  l'attivazione  di  specifici
corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
collabora  alla  definizione   di   specifici   progetti   formativi,
avvalendosi della Lega navale italiana,  della  Federazione  italiana
della  vela,  delle  Amministrazioni  locali   interessate,   nonche'
attraverso gli istituti tecnici nautici.