Art. 52. Cultura nautica 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonche' attraverso gli istituti tecnici nautici.