Art. 117. Contenuti pubblicitari non consentiti 1. La pubblicita' presso il pubblico di un medicinale non puo' contenere alcun elemento che: a) fa apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza; b) induce a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale; c) induce a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto; d) induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 115, comma 2; e) si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini; f) comprende una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico; g) assimila il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo; h) induce a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza «naturale»; i) puo' indurre ad una errata autodiagnosi; l) fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione; m) utilizza in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte. 2. Parimenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 116, comma 1, lettera a), non e' consentita la divulgazione di messaggi e di testi il cui intento pubblicitario e' occultato dalla ridondanza di altre informazioni. 3. Con decreto del Ministro della salute puo' essere stabilito che i messaggi pubblicitari autorizzati ai sensi dell'articolo 118 contengono il numero di AIC del medicinale.