Art. 118
         Autorizzazione della pubblicita' presso il pubblico

  1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il pubblico puo' essere
effettuata  senza  autorizzazione  del  Ministero  della  salute,  ad
eccezione  delle  inserzioni  pubblicitarie sulla stampa quotidiana o
periodica  che,  ferme  restando  le  disposizioni dell'articolo 116,
comma  1, si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le
indicazioni,   le   controindicazioni,   le   opportune   precauzioni
d'impiego,  le  interazioni,  le  avvertenze  speciali,  gli  effetti
indesiderati  descritti  nel  foglio  illustrativo,  con  l'eventuale
aggiunta   di  una  fotografia  o  di  una  rappresentazione  grafica
dell'imballaggio   esterno   o   del   confezionamento  primario  del
medicinale.
  2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Ministero  della salute,
sentita  la  Commissione  di  esperti  prevista dall'articolo 201 del
testo  unico  delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni.
  3.  La  Commissione  di cui al comma 2, nominata dal Ministro della
salute, e' costituita da:
    a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
    b)  due membri appartenenti al Ministero della salute, di cui uno
rappresentante  della  Direzione  generale  competente  in materia di
dispositivi  medici,  un membro in rappresentanza del Ministero delle
attivita' produttive, un membro designato dall'AIFA, uno appartenente
all'Istituto  superiore  di  sanita',  due designati dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome.  La  partecipazione  ai  lavori  della  Commissione non da'
diritto alla corresponsione di alcun emolumento, indennita', compenso
o rimborso spese;
    c) quattro medici, di cui tre professori universitari di ruolo di
prima o di seconda fascia;
    d)  due  farmacisti,  uno  dei  quali designato dalla Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani.
  4. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni.
  5.  Le  funzioni  di segreteria sono assicurate dal Ministero della
salute.
  6.  Il  parere  della  Commissione non e' obbligatorio nei seguenti
casi:
    a)  se  il  messaggio  pubblicitario non puo' essere autorizzato,
risultando  in  evidente contrasto con le disposizioni degli articoli
114,  115  e  116, comma 1, lettera b), e dell'articolo 117, comma 1,
lettere c) ed f);
    b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato sulla stampa
quotidiana  o  periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed
e'  stato  approvato  da  un istituto di autodisciplina formato dalle
associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione
della  pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal
Ministero della salute;
    c) se il messaggio costituisce parte di altro gia' autorizzato su
parere della Commissione.
  7.  Il  Ministro  della  salute,  verificata  la  correttezza delle
valutazioni  dell'Istituto di cui al comma 6, lettera b), con decreto
da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana
estende  la  procedura  di  cui  al  predetto comma 6, lettera b), ai
messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici.
  8.  Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda
diretta   ad   ottenere   l'autorizzazione  alla  pubblicita'  di  un
medicinale,  la  mancata  comunicazione  al richiedente, da parte del
Ministero  della  salute,  della  non  accoglibilita'  della  domanda
costituisce,   a  tutti  gli  effetti,  rilascio  dell'autorizzazione
richiesta. Nel messaggio pubblicitario deve, conseguentemente, essere
riportata  l'indicazione: "autorizzazione su domanda del ..." seguita
dalla  data  in  cui  la  domanda  di  autorizzazione e' pervenuta al
Ministero della salute.
  9.  Se,  entro  i  quarantacinque  giorni  previsti dal comma 8, il
Ministero  della  salute  comunica  al richiedente che la pubblicita'
sanitaria  oggetto  della domanda puo' essere accolta soltanto con le
modifiche    specificate   nella   comunicazione   ministeriale,   il
richiedente  e'  autorizzato  a  divulgare un messaggio pubblicitario
conforme  alle  modifiche  indicate  dall'Ufficio.  In  tale caso nel
messaggio  deve  essere  riportata  l'indicazione "autorizzazione del
..." seguita dalla data della comunicazione ministeriale.
  10.  Eventuali  provvedimenti  del  Ministero  della salute volti a
richiedere  la modifica dei messaggi autorizzati ai sensi dei commi 8
e 9 devono essere adeguatamente motivati.
  11.   I   messaggi   diffusi  per  via  radiofonica  sono  esentati
dall'obbligo  di  riferire  gli  estremi  dell'autorizzazione secondo
quanto previsto dai commi 8 e 9.
  12.  Le  autorizzazioni  alla  pubblicita' sanitaria dei medicinali
hanno validita' di ventiquattro mesi, fatta salva la possibilita' del
Ministero  della  salute  di  stabilire, motivatamente, un periodo di
validita' piu' breve, in relazione alle caratteristiche del messaggio
divulgato.  Il  periodo  di validita' decorre dalla data, comunque di
non  oltre  sei  mesi posteriore a quella della domanda, indicata dal
richiedente per l'inizio della campagna pubblicitaria; in mancanza di
tale   indicazione,  il  periodo  di  validita'  decorre  dalla  data
dell'autorizzazione.  Le  autorizzazioni  in  corso di validita' alla
data  di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia
stato  stabilito un termine di validita', decadono decorsi 24 mesi da
tale data.
  13.   Se  la  pubblicita'  presso  il  pubblico  e'  effettuata  in
violazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto, il Ministero
della salute:
    a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
    b)  ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato   di   rettifica  e  di  precisazione,  secondo  modalita'
stabilite  dallo  stesso  Ministero, fatto comunque salvo il disposto
dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.
  14.  Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si applicano,
altresi',  ai dispositivi medici, ivi compresi i diagnostici in vitro
utilizzabili  senza  prescrizione  o assistenza del medico o di altro
professionista  sanitario,  nonche'  agli  altri prodotti diversi dai
medicinali   per   uso   umano,  soggetti  alla  disciplina  prevista
dall'articolo 201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie
di  cui  al  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, e successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 118:
              - Si  riporta  l'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n.
          175,  recante: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e
          di  repressione  dell'esercizio  abusivo  delle professioni
          sanitarie.":
              "Art.  7.  -  1.  Il Ministro della sanita', di propria
          iniziativa  o  su  richiesta  degli  ordini  e  dei collegi
          professionali,  ove  costituiti, puo' disporre la rettifica
          di  informazioni e notizie su argomenti di carattere medico
          controversi,   forniti  al  pubblico  in  modo  unilaterale
          attraverso   la   stampa   o   i   mezzi  di  comunicazione
          radiotelevisivi.
              2.  A tal fine, il Ministro della sanita', sentito, ove
          necessario,  il  parere del Consiglio superiore di sanita',
          invita   i   responsabili   della   pubblicazione  o  della
          trasmissione,  fissando  ad  essi  un termine, a provvedere
          alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo
          stesso   rilievo   e,   quando   trattasi  di  trasmissioni
          radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui e' stata
          diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
              3.  I responsabili delle reti radiofoniche e televisive
          sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero della sanita', agli
          ordini  o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro
          richiesta,  il  testo integrale dei comunicati, interviste,
          programmi   o   servizi   concernenti  argomenti  medici  o
          d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
              4.  Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di cui al
          presente  articolo  si  applica la sanzione di cui al sesto
          comma dell'art.  8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come
          sostituito  dall'art.  42  della  legge  5 agosto  1981, n.
          416.".
              - Il  regio  decreto  27 luglio  1934,  n.  1265, reca:
          "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".