Art. 121.
   Disposizioni particolari sulla pubblicita' presso i farmacisti

  1.  La  pubblicita'  presso  i  farmacisti dei medicinali vendibili
dietro  presentazione di ricetta medica e' limitata alle informazioni
contenute  nel  riassunto  delle  caratteristiche  del medicinale. La
limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri.
  2.   Per  i  medicinali  vendibili  senza  prescrizione  medica  la
pubblicita'  puo' comprendere altra documentazione utile a consentire
al  farmacista  di fornire al cliente, all'occorrenza, consigli sulla
utilizzazione del prodotto.
  3.  La  documentazione che non consiste nella semplice riproduzione
del  riassunto  delle caratteristiche del prodotto e' sottoposta alle
disposizioni dell'articolo 120.
  4.  La  disciplina  richiamata  nel  comma 3  non  si  applica alle
informazioni di contenuto esclusivamente commerciale.