Art. 125.
                          Campioni gratuiti

  1.  I  campioni  gratuiti  di  un  medicinale per uso umano possono
essere  rimessi  solo  ai  medici autorizzati a prescriverlo e devono
essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici.
I  medici  devono  assicurare  la conservazione secondo le istruzioni
indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.
  2.  I  campioni  non  possono essere consegnati senza una richiesta
scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.
  3.   Gli  informatori  scientifici  possono  consegnare  a  ciascun
sanitario   due   campioni   a  visita  per  ogni  dosaggio  o  forma
farmaceutica  di  un  medicinale  esclusivamente  nei  diciotto  mesi
successivi  alla  data  di  prima commercializzazione del prodotto ed
entro  il  limite  massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o
forma.
  4.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  2,  gli  informatori
scientifici  possono inoltre consegnare al medico non piu' di quattro
campioni  a  visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui,
scelti  nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio
da piu' di diciotto mesi.
  5.  I  limiti  quantitativi  dei  commi 3 e 4 si applicano anche ai
medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere
a carico del Servizio sanitario nazionale.
  6.  Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione
piu'  piccola  messa  in  commercio.  Il  suo  contenuto  puo' essere
inferiore,  in  numero  di  unita'  posologiche o in volume, a quello
della  confezione  in  commercio,  purche'  risulti  terapeuticamente
idoneo;  la  non  corrispondenza  del contenuto e, eventualmente, del
confezionamento  primario  alla  confezione  autorizzata  deve essere
espressamente richiamata in etichetta.
  7.   Unitamente  ai  campioni  deve  essere  sempre  consegnato  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto, tranne che nell'ipotesi
prevista dal comma 5 dell'articolo 122.
  8.   Tranne   che   nel  caso  di  evidenti  difficolta'  tecniche,
sull'imballaggio  esterno,  sul  confezionamento  primario  e, se del
caso,  sul  bollino  autoadesivo  utilizzato per la dispensazione del
medicinale  con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, deve
essere  riportata in modo indelebile l'indicazione "campione gratuito
- vietata la vendita" o altra analoga espressione.
  9.   Non   puo'   essere  fornito  alcun  campione  dei  medicinali
disciplinati  dal  testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni
di  conservazione  eventualmente riportate sull'imballaggio esterno o
sul  confezionamento  primario  del  medicinale siano rispettate fino
alla  consegna  del  campione  al  medico.  In particolare le imprese
dovranno   fornire   ai   propri  informatori  scientifici  tutte  le
informazioni   necessarie   relative   alle   modalita'  di  corretta
conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla normativa
vigente,  dotare gli stessi degli appositi strumenti di stivaggio dei
campioni gratuiti per il loro trasporto. Agli informatori scientifici
devono essere consegnati campioni gratuiti in quantita' proporzionale
al  numero  di visite previste per un determinato periodo, di massima
ogni quindici giorni.
  11.  La consegna di campioni al medico ospedaliero e' soggetta alle
disposizioni del presente articolo.
  12.   Le   imprese  farmaceutiche  sono  tenute  a  ritirare  dagli
informatori  scientifici  ogni  richiesta  medica di cui al comma 2 e
conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che
la  consegna  di campioni e' avvenuta nel rispetto delle disposizioni
del presente decreto.
  13.  Il  Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, tenuto conto
dell'andamento dei consumi dei medicinali, puo', con decreto, ridurre
il   numero   dei   campioni  che  possono  essere  consegnati  dagli
informatori  scientifici  ai  sensi del presente articolo o prevedere
specifiche   ulteriori   limitazioni  per  determinate  categorie  di
medicinali.
 
          Nota all'art. 125:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, vedi note all'art. 90.