Art. 40 (L)
                        Disposizioni generali
  1.  Nel  caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennita'
e' determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto
delle  colture  effettivamente  praticate  sul fondo e del valore dei
manufatti  edilizi  legittimamente  realizzati,  anche  in  relazione
all'esercizio  dell'azienda  agricola,  senza valutare la possibile o
l'effettiva  utilizzazione  diversa  da  quella agricola. (L)   2. Se
l'area  non  e' effettivamente coltivata, l'indennita' e' commisurata
al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente
nella   zona  ed  al  valore  dei  manufatti  edilizi  legittimamente
realizzati.  (L)    3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche
per  la  determinazione  dell'indennita'  provvisoria.  (L)    4.  Al
proprietario  coltivatore  diretto  o  imprenditore agricolo a titolo
principale  spetta  un'indennita'  aggiuntiva,  determinata in misura
pari  al  valore  agricolo  medio  corrispondente  al tipo di coltura
effettivamente  praticata.  (L)    5.  Nei  casi  previsti  dai commi
precedenti,    l'indennita'   e'   aumentata   delle   somme   pagate
dall'espropriato    per   qualsiasi   imposta   relativa   all'ultimo
trasferimento dell'immobile. (L)