Art. 42 (L)
                        Indennita' aggiuntive
  1.  Spetta una indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante  che,  per  effetto  della  procedura espropriativa o
della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in
parte  l'area  direttamente  coltivata  da almeno un anno prima della
data  in  cui  vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
  2.   L'indennita'   aggiuntiva   e'  pari  a  quella  spettante  al
proprietario  ed  e'  corrisposta  a  seguito  di  una  dichiarazione
dell'interessato  e  di  un riscontro della effettiva sussistenza dei
relativi presupposti. (L)