Art. 61.

  E'  istituito, nella Regione, un commissario del Governo, residente
nel  capoluogo della Regione stessa. Il Commissario e' un funzionario
dello  Stato  avente  qualifica  non inferiore a direttore generale o
equiparata,  nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.