Art. 62. 
 
  Il Commissario del Governo nella Regione, oltre  ad  esercitare  le
funzioni demandategli dal presente Statuto: 
    1)  coordina,  in   conformita'   alle   direttive   governative,
l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione; 
    2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e
dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica  eventuali
rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni; 
    3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione,
salve  le  funzioni  attribuite  dalle  vigenti   disposizioni   alle
Amministrazioni periferiche  dello  Stato,  i  cui  uffici  non  sono
espressamente trasferiti alla Regione. 
  Al Commissario del Governo devono  essere  inviate  tempestivamente
dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno  delle
sedute consiliari, nonche' copia dei processi  verbali  delle  sedute
del Consiglio regionale.