Art. 251. 
 
  Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore  affetto  da
malattia    ritenuta    professionale,    deve    trasmetterne     il
certificato-denuncia all'istituto assicuratore,  entro  dieci  giorni
dalla data della prima  visita  medica,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio,  determinare
inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per  piu'  di
tre giorni. 
  Con le stesse  modalita'  debbono  essere  denunciate  all'istituto
assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.