Art. 254.

  Le  prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando
l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni
per  le  quali  e'  ammesso  il  diritto alle prestazioni, sempre che
l'invalidita' o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che
per ciascuna malattia e' indicato nella tabella allegato n. 5.