Art. 124.
             (Costituzione della posizione assicurativa)

  Qualora  il  dipendente  civile  ovvero  il  militare  in  servizio
permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il
diritto  a  pensione  per  mancanza  della  necessaria  anzianita' di
servizio,  si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa
nell'assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti
presso  l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo
di servizio prestato.
  L'importo  complessivo delle quote dei relativi contributi a carico
del  lavoratore  e  del  datore  di  lavoro,  da versarsi al predetto
istituto,  e'  portato  in  detrazioni  dall'indennita' per una volta
tanto  spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa
carico allo Stato.
  Ove  non  spetti  l'indennita'  suddetta,  l'intero onere e assunto
dallo Stato.
  Nei  casi  di  servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119,
120,   121  e  122,  ove  spetti  indennita'  per  una  volta  tanto,
l'eventuale  onere differenziale per i contributi e' ripartito fra lo
Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote: ove la
indennita'  non  spetti  l'intero  onere  e  ripartito  nella  stessa
proporzione.
  Per   i  servizi  computabili  a  domanda,  la  costituzione  della
posizione  assicurativa  si effettua a norma dell'art. 40 della legge
22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro.
  Per  il  personale  cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile
1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.