Art. 125.
                            (Contributi)

  I  contributi  da  versare  all'istituto nazionale della previdenza
sociale   per  la  costituzione  della  posizione  assicurativa  sono
determinati,   senza  interessi,  in  base  agli  stipendi,  paghe  o
retribuzioni  pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la
costituzione della posizione anzidetta.
  Per   i   servizi   non  di  ruolo  riscattati  i  contributi  sono
determinati,  senza  interesse,  in  base allo stipendio, alla paga o
alla retribuzione considerati per il riscatto.
  In  nessun  caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai
precedenti  commi  si  considerano  di importo superiore o inferiore,
rispettivamente,   ai   massimali   o   ai   minimali   previsti  per
l'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i
superstiti.