Art. 126.
                        (Casi di esclusione)

  Non  si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per
i  dipendenti  cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a
pensione:
    a)  che  abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico
del  Fondo  di  previdenza  per  i  dipendenti statali, salvo che non
optino  per  la  costituzione  della  posizione  assicurativa  presso
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  secondo  le norme
vigenti;
    b)  che  assumano  un  altro servizio di cui debba effettuarsi la
riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
  La  costituzione  della  posizione  anzidetta  e' parimenti esclusa
qualora,  in  caso  di morte del dipendente in attivita' di servizio,
non  sussista  per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione
obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.