Art. 61. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61) 
Registro di entrata e uscita per gli enti e  le  imprese  autorizzati
      alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 
  1. Nel registro di entrata e uscita  degli  enti  e  delle  imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V  di  cui  all'articolo  14,
deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o  di
passaggio in lavorazione. 
  2. Nelle registrazioni relative alle  operazioni  di  uscita  o  di
passaggio  in  lavorazione  deve  risultare  anche  il  numero  della
operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata
in entrata. 
  3. La sostanza ottenuta dal  processo  lavorativo,  anche  mediante
sintesi, deve essere registrata in entrata  con  le  indicazioni  che
consentono il collegamento con  i  dati  contenuti  nel  registro  di
lavorazione. 
  4. Le variazioni  quantitative  delle  giacenze  di  ogni  sostanza
devono essere contabilizzate, in apposita colonna da  intestare  alla
sostanza stessa, in corrispondenza  della  registrazione  concernente
l'operazione da cui sono state determinate. 
 
          Nota all'art. 61:
             -  Per  il  modello  del registro di entrata e uscita si
          veda la nota all'art. 60.